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Legge Regionale 5 febbraio 1996, n. 7

Norme per la prestazione (ERRATA CORRIGE BU N. 7/ 1996) di garanzia fidejussoria a favore dei produttori di latte vaccino.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Interventi a favore dei produttori di latte vaccino
l. L'Amministrazione regionale è autorizzata,in attuazione del decreto del ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, a concedere, a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, una garanzia fidejussoria in via sussidiaria, nell'interesse di tutti i produttori di latte vaccino di cui al comma 2 che sono rappresentati da associazioni di categoria, le quale provvederanno a stipulare contratto di fidejussione bancaria o assicurativa per conto dei produttori di latte vaccino nei confronti degli acquirenti, al fine di garantire il totale versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti stessi.
2. Beneficiari della garanzia fidejussoria sono i produttori che, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio1995, n. 46, hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della Regione e che abbiano chiesto l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo.
3. La garanzia è limitata fino alla pubblicazione del Bollettino AIMA riferito alle quote per l'annata agraria 1996/ 1997, o all'eventuale bollettino di sanatoria relativo all'annata precedente, e all'aumento di produzione conseguente all'attuazione del piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico indicato nel comma 2.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a valere sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale n.44 del 1988, un contributo per complessive lire 60.000.000 alle associazioni di categoria indicate nel comma 1 per la stipula del contratto di fidejussione.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in lire 60.000.000 per il 1996, gravano sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1988.


Art.2
Urgenza
l. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 febbraio 1996

Palomba