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Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
l. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), a contrarre uno o più mutui, per l'importo di lire 3.091.000.000.000 così ripartiti:
a) lire 1.710.000.000.000, nell'anno 1996, di cui:
1) lire 1.115.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 1, lett c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, dall'articolo 1, comma 2,della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e dall'articolo 1, comma 1, lett c) della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;
2) lire 595.000.000.000, per la copertura del disavanzo finanziario complessivo presunto alla chiusura dell'esercizio 1994;
b) lire 70.000.000.000 nell'anno 1996, quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 27, del 1994, lire 255.000.000.000 nell'anno 1996 e lire 120.000.000.000 nell'anno 1997, quali quote già previste dall'articolo 1, comma 1, lett c) della legge regionale n. 6 del 1995;
c) lire 936.000.000.000 nell'anno 1996, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente e dalla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1° luglio 1996; quello di cui alla lettera b), da data anteriore al 1° gennaio 1997 per i mutui autorizzati nell'anno 1996 e da data anteriore al 1° gennaio 1998 per quello autorizzato nell'anno 1997; l'ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) da data anteriore al 1 gennaio1997.
4. I mutui possono essere stipulati per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni, ad un tasso di interesse fisso o variabile non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione, comprensivo di diritti e commissioni.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:
1996 lire 171.738.000.000
1997 lire 475.764.000.000
dal 1998 al 2010 lire 493.803.000.000
2011 lire 350.621.000.000
2012 lire 19.539.000.000
8. L'autorizzazione a contrarre i mutui relativi all'anno 1996 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell'esercizio 1996; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.


Art.2
Norme sulla tesoreria regionale
l. In presenza di effettive esigenze di cassa l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere agli istituti tesorieri scoperti di conto corrente da regolare alle condizioni previste nella vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.
2. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 5.000.000.000; alla spesa per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (cap. 03149).


Art.3
Fondi speciali
l. Nelle tabella A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1996, 1997 e 1998.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap 03016)
anno 1996 lire 2.750.000.000
anno 1997 lire 230.250.000.000
anno 1998 lire 234.750.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali cap. 03017)
anno 1996 lire 222.000.000.000
anno 1997 lire 199.800.000.000
anno 1998 lire 320.800.000.000


Art.4
Determinazione di spese
l. A termini dell'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
2. . A termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1996 e per il triennio 1996/ 1998, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.
3. A termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 e per il triennio 1996/ 1998, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.


Art.5
Programma di opere di competenza regionale
1. Per la prosecuzione del programma pluriennale di opere di competenza regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti (cap. 08029/ 05):
1996 lire 2.000.000.000
1997 lire 10.000.000.000
1998 lire 19.000.000.000


Art.6
Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali n. 45 del 1976 e n.24 del 1987
l. Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale (1991-1993) di opere pubbliche, di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione dei piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.
2. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, se non formalmente impegnati ancorché programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l'Amministrazione regionale provvede al loro recupero.
3. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), per l'attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.
4. Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali..
5. Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all'Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 31 luglio 1996.


Art.7
Mutui agli enti locali ed edilizia economica e popolare
1.Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984), e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 in lire 15.000.000.000 ed è prorogato all'anno 2012, con l'annualità di lire 4.000.000.000 (cap. 08109).
2. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 13 (legge finanziaria 1991), e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010 in lire 15.000.000.000 (cap. 08056).


Art.8
Sistema portuale
1. E' autorizzata la spesa di lire 26.000.000.000, in ragione di lire 9.500.000.000 per l'anno 1996, di lire 10.000.000.000 per l'anno 1997 e lire 6.500.000.000 per l'anno 1998, per l'attuazione di un programma di opere diretta alla ristrutturazione dei porti isolani ivi comprese le aree di pertinenza (cap. 03034/ 01).
2. Per la prosecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria1994), così come rideterminati dall'articolo 12 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata, per il 1998, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08180).
3. Gli stanziamenti di cui ai commi precedenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n.268, per essere attribuiti:
a) quello di cui al comma 1, al titolo di spesa 9.3.01/ I del programma di intervento per l'anno 1985 approvato dal CIPE in data 230 marzo 1986;
b) quello di cui al comma 2, unitamente a quelli iscritti al medesimo capitolo per gli esercizi finanziari 1996 e1997, al titolo di spesa 10.3.01/ I, lett b) del programma di intervento per gli anni 1986/ 1987, approvato dal CIPE in data 21 gennaio 1988.
4. Il programma di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1988, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.


Art.9
Programma di opere acquedottistiche e fognarie di enti locali
1. Per l'attuazione di un programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata la spesa complessiva di lire20.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (cap. 08035/ 03); il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, si sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.10
Interventi nel settore idrico
l. Per la predisposizione del piano di razionalizzazione dei processi di gestione e manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per l'aggiornamento del Piano Acque e del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e per il completamento degli studi di fattibilità e dei progetti da realizzare nel medio termine relativamente alle opere di invaso, trasporto e distribuzione della risorsa idrica, è autorizzata la complessiva spesa di lire 18.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per il 1996, di lire 5.000.000.000 per il 1997, di lire 4.500.000.000 per il 1998 e di lire 3.500.000.000 per il 1999 (cap. 08036).
2. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la Commissione consiliare competente.


Art.11
Emergenza idrica
l. Al fine di agevolare ed accelerare l'esercizio della funzione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna l'Amministrazione regionale è autorizzata anticipare, nei limiti delle disponibilità del fondo previsto dal comma 2, le somme necessarie ad assicurare il tempestivo intervento di strutture regionali cui sia richiesta l'acquisizione di beni o di servizi necessari all'espletamento della funzione stessa ed i cui oneri ricadano sulla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, n. 2409, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 7 luglio 1995, n. 157.
2. A tale scopo è istituito un fondo di lire 600.000.000 (cap. 01101) da ripartire tra i competenti capitoli di spesa; lo stesso è ricostituito dai rimborsi effettuati a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1 (cap. 36219).
3. Ai trasferimenti dal fondo di cui al comma 2 ed alla ricostituzione dello stesso si provvede con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. La Ragioneria generale è preposta alla tenuta della relativa contabilità e cura i connessi adempimenti giuridico-contabili.
5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge finanziaria 1995).


Art.12
Contributi straordinari all'Ente Autonomo del Flumendosa
l. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, all'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), un contributo straordinario di lire 6.100.000.000, di cui lire3.500.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226).
2. Ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 51 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del sistema "Flumendosa - Campidano" è autorizzato l'ulteriore contributo, a favore dell'ente di cui al comma 1, di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998(cap. 08226/ 02).


Art.13
Contributo al Comune di Bosa
l. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 al Comune di Bosa per la realizzazione di un ponte pedonale sul fiume Temo, all'altezza della Via Gioberti (cap. 08069/ 12).

Art.14
Interventi vari in agricoltura
1. Il limite di impegno di lire 7.140.000.000, istituito dal comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura), è ridotto a lire3.140.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 06073).
2. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 (Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'istituzione di un ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1996 al 2012 (cap. 06060).
3. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto di terreni previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979 n. 60 (Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici), e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1996 al 2012 (cap. 06220).
4. A tal fine della prosecuzione dei collaudi funzionali previsti dall'articolo 33 della legge regionale n. 33 del 1995, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (cap. 06172).


Art.15
Regolamento 2081/ 93 - Programma operativo plurifondo Misura FEOGA
1. La disponibilità di lire 35.228.000.000, sussistente nel conto dei residui del capitolo 06415, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3, (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1996) è così riprogrammato ai fini dell'attuazione del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994-1999di cui al regolamento (CE) 2081/ 93 del 20 luglio 1993:
a) lire 13.000.000.000 alla misura 1.4.1.1. - estendimento della rete elettrica a bassa e media tensione (cap. 06412/ 01);
b) lire 10.000.000.000 alla misura 1.4.1.3. - ristrutturazione ovicoltura sarda (cap. 06412/ 01);
c) lire 2.000.000.000 alla misura 2.4.2.2. - interventi di sviluppo integrati di recupero del patrimonio rurale (cap.06413/ 01);
d) lire 5.228.000.000 alla misura 3.4.4.1. - compensazione svantaggi naturali e permanenti (cap. 06414/ 01);
e) lire 5.000.000.000 alla misura 3.4.4.2. - adeguamento caseifici alla direttiva 92/ 46 (CEE) del Consiglio(cap. 06414/ 01).


Art.16
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1997 i conduttori di imprese agricole contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata a tal fine i Consorzi di bonifica provvedono ad installare idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua. I conduttori concorrono alle relative spese di installazione in misura non inferiore al 30 per cento del costo sostenuto dal Consorzio".
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata l'erogazione di contributi straordinari ai Consorzi di bonifica; la relativa spesa è determinata, nell'anno 1996, in lire 9.000.000.000 (cap. 06265).
3. Alla ripartizione del predetto stanziamento si provvede ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.17
Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, al Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea, un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 per l'abbattimento dei costi di esercizio relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 (cap. 06251/ 01).

Art.18
Recupero dei fondi di rotazione
1. E' disposto, nell'anno 1996, il versamento al bilancio regionale della somma di lire 5.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della zootecnica, di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio1981, n. 4 (legge di bilancio 1981) (cap. 36125).
2. E' disposto altresì nell'anno 1996, il versamento al bilancio regionale della somma di lire 5.050.000.000 dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984) (cap. 36125) e ne è corrispondentemente autorizzata l'iscrizione in conto del capitolo 06334. Le eventuali ulteriori disponibilità sono ugualmente iscritte al predetto capitolo previo versamento al capitolo 36125, mediante decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.
3. I benefici recati dalla leggi regionale 17 novembre 1986, n. 62 (Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli), e successive modifiche e integrazioni, cessano a far data dal 1 luglio 1996
4. L'articolo 15 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, relativo alle procedure per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole è abrogato.


Art.19
Interventi a favore dell'industria alberghiera, delle imprese artigiane e commerciali
1. Il limite d'impegno disposto dall'art. 26, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria1995), è sostituito dai seguenti (cap. 07021):
lire 3.000.000.000 con annualità dal 1997 al 2012;
lire 3.000.000.000 con annualità dal 1998 al 2013.
2. Le annualità del limite di impegno di lire 12.500.000.000, autorizzato dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, già differite dall'articolo10, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54 e dall'articolo 28, comma 4, della legge regionale 12 dicembre1994, n. 36, sono ulteriormente differite dall'anno 1997 all'anno 2000 (cap. 07026/ 01).


Art.20
Modifiche alla legge regionale 24 settembre 1993, n. 40
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 40 del 1993, è sostituito dal seguente:
"2. Le iniziative ritenute valide dalla Commissione regionale per il credito alberghiero e ammesse a finanziamento, anche parziale, con apposito decreto adottato antecedentemente alla data di approvazione della presente legge e quelle per le quali, pur in mancanza di decreto, sia stato ultimato il programma di spesa alla predetta data, sono definite ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e successive modificazioni.".
2. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 40 del 1993, la dizione "del pagamento delle rate relative agli anni 1993 e 1994", già sostituita dall'articolo 27 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è ulteriormente sostituita dalla seguente:
"del pagamento di un numero di rate semestrali non superiori a quattro relative agli anni 1993-1994-1995- 1996 e1997.".
I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica.


Art.21
Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi -
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993, è sostituito dal seguente:
"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, presso gli enti creditizi convenzionati, per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi alle imprese socie con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443; gli enti creditizi effettuano, a favore delle imprese aventi diritto l'accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente nell'addebito periodico degli interessi a loro favore."
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 51 del 1993, sono aggiunte, infine, le parole:
"Qualora si tratti di nuova attività non accompagnata da investimenti, il fatturato annuo è determinato sulla base del fatturato degli ultimi tre mesi moltiplicato per quattro.


Art.22
Rimborsi alle Camere di commercio per la funzionalità delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato
1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 2.000.000.000 a favore delle Camere di Commercio, per gli oneri sostenuti al 31 dicembre 1989 per il funzionamento delle Commissioni provinciali dell'artigianato (cap. 07039/ 01).
2. Tale somma è suddivisa tra le Camere di commercio in proporzione alle imprese artigiane iscritte nei rispettivi Albi provinciali alla data del 31 dicembre 1989 secondo i dati Cerved, come segue:
Camera di Commercio di Cagliari lire 738.720.000;
Camera di Commercio di Nuoro lire 418.080.000;
Camera di Commercio di Oristano lire 201.650.000;
Camera di Commercio di Sassari lire 641.550.000.



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