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Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 13

Fissazione di un termine entro il quale i Comuni devono adeguarsi alle prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Proroga di termini e completamento del sistema informativo
1. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale generale, nel territorio disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico vigente, devono essere adeguati alle sue norme e previsioni.
2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al completamento del sistema informativo per la pianificazione regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 28, e all'effettiva messa a disposizione dello stesso a favore dei Comuni tenuti all'adeguamento dei Piani urbanistici comunali ai PTP.


Art.2
Controllo sostitutivo
1. In caso di inadempienza della competente Amministrazione comunale, salvo che tale inadempienza sia intervenuta a causa del non rispetto da parte dell'Amministrazione regionale di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1, il Comitato regionale di controllo esercita i poteri di controllo sostitutivo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modifiche e integrazioni.

Art.3
Salvaguardia dei P.T. P. nelle more dell'adeguamento della strumentazione comunale generale
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Consigli comunali possono adottare una delibera per dare attuazione allo strumento urbanistico generale vigente, per quanto conforme per le previsioni di P.T.P, secondo le limitazioni e le procedure seguenti:
a) si applica la normativa disciplinante il dimensionamento degli interventi turistici ammissibili di cui all'articolo 11, comma 3,delle «Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei P.T.P.»;
b) per i piani attuativi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, è richiesto lo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo15 delle «Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei P.T.P.».


Art.4
Verifica dei P.T.P
1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale promuoverà una puntuale verifica dello stato di attuazione dei P.T.P, al fine di accertarne la congruità rispetto alle perseguite esigenze di tutela attiva delle interessate realtà paesistico ambientali e di individuare i correttivi eventualmente necessari ai fini di un corretto equilibrio tra salvaguardia paesistico ambientale e processi di sviluppo socio-economico compatibili con tale salvaguardia.

Art.5
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11,comma 4, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), relativo al termine di presentazione delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è prorogato fino al 30 giugno 1996 il termine di cui al comma 5 dello stesso articolo, ai soli fini dell'eventuale completamento o integrazione della documentazione da allegare alla domanda nonché ai fini dell'eventuale integrazione o rettifica dei versamenti degli oneri concessori.
2. Ove il richiedente si avvalga del disposto del comma 1 per presentare al comune documentazione integrativa o le attestazioni dei versamenti degli oneri concessori, il termine per la formazione del silenzio assenso, nei casi previsti dalla normativa vigente, inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione al comune di detta documentazione integrativa o delle attestazioni dei versamenti degli oneri concessori.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 febbraio 1996

Palomba