Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 26 giugno 1958, n.18

Estensione dell'indennità speciale regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, al personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per l' agricoltura cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l' istruttoria e l' approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, compete anche al personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per l' agricoltura cui,ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre1950, n. 46, è demandata l' istruttoria e l' approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.

Art. 2
E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 il seguente capitolo: << Cap.67 bis - Fondo per il pagamento della indennità speciale di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n.8, al personale degli uffici dello Ispettorato compartimentale per l' agricoltura cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata la istruttoria e l' approvazione dei progetti di miglioramento fondiario >>. A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale1958, la somma di L. 9.000.000. Le spese relative alla presente legge fanno carico al suddetto capitolo 67 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 7 agosto 1958.