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Legge Regionale 06 marzo 1956, n. 8

Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' istituito presso l' Assessorato regionale ai lavori pubblici l'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche. L'Albo è pubblico ed ha un' apposita sezione per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative.

Art. 2
L' iscrizione all'Albo è obbligatoria per concorrere agli appalti di importo superiore a lire cinque milioni, concessi dall'Amministrazione regionale o da altri Enti pubblici quando i lavori siano eseguiti con finanziamento della Regione. Tuttavia, sempre ché per i lavori stessi non vi siano imprese idonee iscritte all'Albo che partecipino alla gara di appalto, è in facoltà dell'Amministrazione regionale invitare alla gara imprese, non iscritte all'Albo particolarmente attrezzate per la natura dei lavori da eseguire. Gli appalti di lavoro di importo inferiore a lire cinque milioni possono essere affidati anche ad imprese non iscritte all'Albo, con l' osservanza delle disposizioni vigenti per le singole amministrazioni ed enti e, preferibilmente,a cooperative e consorzi di cooperative anche non iscritti all'Albo.

Art. 3
Per essere ammessi alle gare di appalto, gli appaltatori iscritti all'Albo regionale e, nel caso di società o di cooperative, le stesse nei riguardi dei loro rappresentati a norma dell'art. 10, sono tenuti a presentare il certificato o i certificati generali del casellario giudiziale, nonché quello o quelli dei carichi pendenti, da cui risulti che la persona o le persone interessate non sono incorse in nessuno dei casi che possono dar luogo a procedimenti di cui all'art. 16, commi b), c), d), g); ed inoltre, per le società ,il certificato della cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione,fallimento o concordato. Le amministrazioni interessate conservano, anche nei confronti delle imprese iscritte all'Albo, la facoltà prevista dall'art. 68, ultimo comma, del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23 maggio 1924,n. 827, e dall'art. 4 del capitolato generale per gli appalti,approvato con DM 28 maggio 1895.

Art. 4
L' iscrizione all'Albo regionale è fatta in ordine alfabetico,con l' indicazione della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneità tecnica ed alla potenzialità finanziaria, secondo le categorie appresso indicate:
1) per lavori fino all'importo di L. 15.000.000;
2) per lavori fino all'importo di L. 50.000.000;
3) per lavori fino all'importo di L. 100.000.000;
4)per lavori fino all'importo di L. 200.000.000;
5)per lavori di importo anche superiore a Lire 200 milioni.
Possono essere affidati appalti per qualsiasi cifra, in base al solo requisito della idoneità tecnica, quando si tratti di lavori nei quali la mano d' opera rappresenta la quasi totalità dell'importo.

Art. 5
Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello della categoria in cui è iscritta aumentato di un quinto e comunque non può gestire contemporaneamente più di cinque appalti. A tal fine l' impresa dovrà presentare all'atto della gara, o al momento in cui si conclude con atto formale la trattativa privata, una esplicita dichiarazione del numero e dell'importo degli appalti in atto gestiti per lavori di Enti di cui all'art. 2, comma 1º. Il suddetto divieto non si applica ai lavori da eseguire mediante appalto concorso. Per i limiti di classifica di cui all'art. 4 gli appalti continuativi vengono calcolati, per l' importo annuale e dai fini del limite di cui al comma primo, per una unità . Le dichiarazioni non rispondenti all'effettiva situazione comportano, a carico dell'impresa responsabile, lo incameramento della cauzione provvisoria o di quella definitiva,se è già depositata, e la esclusione dall'Albo a tempo indeterminato con la rescissione del contratto eventualmente stipulato, e con le conseguenze di legge per danni subiti dall'Amministrazione regionale o dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1º. E' fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni della Regione ed agli Enti pubblici predetti di far pervenire,entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione, alla segreteria dell'Albo, la segnalazione della gara o della trattativa privata nella corrispettiva competenza.

Art. 6
Gli appaltatori possono essere iscritti all'Albo per le seguenti specializzazioni tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:
a) lavori stradali di terra e murari;
b) lavori edili in cemento armato;
c) lavori idraulici, compresi acquedotti e fognature;
d) lavori marittimi;
e) impianti meccanici ed elettrici;
f) lavori, impianti, forniture speciali.

Art. 7
L' iscrizione alla specializzazione è disposta in base alla documentazione di cui all'art. 9, lettera h). Per le iscrizioni e specializzazioni, per le quali è necessaria,anche in rapporto alla categoria, la disponibilità di particolari mezzi di opera, attrezzi, macchinari,officina od altre attrezzature, la Commissione di cui all'art. 20 prescrive la presentazione di documenti comprovanti che l'impresa ne ha la disponibilità. L' impresa può essere iscritta a più specializzazioni sempre ché sia in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

Art. 8
Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti, può essere concesso, dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione. L' estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui al precedente articolo. La retrocessione dalla categoria e la modificazione della specializzazione può essere disposta d' ufficio, in base alle risultanze della esecuzione dei lavori.

Art. 9
Per ottenere l' iscrizione all'Albo regionale gli imprenditori devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana e, per gli stranieri,certificato prescritto allo stesso fine dallo Stato italiano;
b) certificato generale del Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, debitamente legalizzati,di data non anteriore rispettivamente di mesi due ed uno dalla domanda di iscrizione;
c)certificato di buona condotta morale rilasciato dal Sindaco, di data non anteriore a mesi due dalla domanda di iscrizione;
d) certificato della Camera di Commercio Industria e Agricoltura comprovante l' attività specifica della ditta o società ;
e) certificato della cancelleria del Tribunale con la indicazione delle persone aventi facoltà di impegnare legalmente la ditta o società ;
f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione,fallimento o concordato e che le suddette circostanze non si sono verificate nel quinquennio anteriore a tale data;
g) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria B,per il quale l' appaltatore è iscritto nei ruoli di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo in quanto non abbia iniziato l' attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio o comunque non sia ancora definito l' accertamento del relativo reddito, deve prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto in sostituzione del certificato;
h) certificato dal quale risulti che l' impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l' imprenditore chiede l'iscrizione e che deve essere rilasciato:
1) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore di ufficio tecnico statale,provinciale, comunale o di altri enti ed istituti pubblici;
2) se trattasi di lavori privati, dall'ingegnere o dall'architetto che ne fu direttore o dal capo di un' impresa regolarmente iscritta all'Albo regionale o nazionale; in tal caso tale dichiarazione dovrà essere sempre vistata dall'ingegnere o dall'architetto che fu direttore. Il certificato deve contenere l' indicazione esatta della opera, della data in cui è stata eseguita, delle modalità e delle regolarità di esecuzione ed ogni altra notizia atta a comprovare l'idoneità del richiedente;
i) per le società comunque costituite, l' atto costitutivo e il foglio degli annunzi legali o il bollettino ufficiale della Regione sarda recante l' avviso della costituzione della società ;
l) la quietanza dell'eseguito pagamento del diritto fisso di cui all'Art. 13;
m) ogni altro documento che l' imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica e finanziaria. Le cooperative di produzione e lavoro per essere iscritte all'Albo regionale dovranno corredare la domanda, oltre che dei detti certificati di cui alle lettere a), b) e c) riferiti alle persone di cui al seguente art. 10, dell'atto costitutivo, dell'elenco dei soci, e del certificato attestante la iscrizione nel registro prefettizio, nonché dei certificati di cui alle lettere l) e m). Per i Consorzi di cooperative, l' attestato di iscrizione al registro prefettizio è sostituito dalla copia legale del relativo decreto che ne ha riconosciuto la costituzione.

Art. 10
I certificati di cui alla lettera a), b), c) del precedente Art. debbono riferirsi, nel caso di società , dico operative e di consorzi di cooperative, a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonché al direttore tecnico di cui all' Art. 11.

Art. 11
Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici ai quali deve riferirsi il certificato di cui alla lettera h) dell'art. 9, dandone comunicazione all'Assessorato regionale ai lavori pubblici. Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico. Durante l' esecuzione dei lavori la rappresentanza per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, - anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare che può essere legalmente delegata a persona o ente diverso, - deve essere conferita al direttore tecnico della società o, in caso di più direttori, ad uno solo di essi, mediante apposita deliberazione o atto autentico di procura da allegarsi al contratto.

Art. 12
Le società e le ditte individuali possono richiedere la sostituzione del direttore unico, presentando i prescritti documenti. La sostituzione è obbligatoria nel caso previsto dall'art. 18.

Art. 13
L' iscrizione all'Albo regionale è soggetta al pagamento di un diritto fisso per le rispettive categorie nelle seguenti misure:
1)fino a L. 15.000.000 L. 1.000
2) fino a L. 50.000.000 L. 5.000
3) fino a L. 100.000.000 L. 10.000
4) fino a L. 200.000.000 L. 20.000
5) oltre a L. 200.000.000 L. 50.000
Il diritto fisso di cui sopra non subisce alcun aumento per ditte iscritte a più specializzazioni. La conferma annuale dell'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto fisso di L. 1.000. Le domande di iscrizione all'Albo, di passaggio di categoria, di estensione a nuova specializzazione, di revoca provvedimenti disciplinari, devono essere presentate su carta da bollo. I certificati dell'Ufficio per l' Albo degli appaltatori presso l' Assessorato regionale ai Lavori Pubblici sono rilasciati su carta da bollo e sono soggetti al pagamento di un diritto fisso di L. 1.000 per ogni certificato. Il diritto fisso di cui ai precedenti commi è ridotto del50 per cento per le società cooperative e loro consorzi, fermo restando le altre agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 14
E' facoltà della Commissione di cui all'art. 20 deliberare la sospensione dall'Albo di quegli appaltatori:
a) che pur non essendo stati dichiarati falliti, si trovino in stato di grave accertato dissesto economico;
b) per i quali siano stati adottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi;
c) che siano sottoposti a procedimento amministrativo per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;
d) che nell'esecuzione dei lavori si siano resi colpevoli di ripetute negligenze anche se non ritenute gravi dalla Commissione;
e) che nella esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati siano incorsi nella violazione di norme dei regolamenti di igiene ed edilizi, nonché di prescrizioni dei piani regolari;
f) che si siano resi recidivi nelle infrazioni delle leggi sociali;
g) che non abbiano provveduto al regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
h) che non abbiano provveduto a comunicare nel termine prescritto le notizie di cui al successivo art. 23.

Art. 15
La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere d), e), g), h), dell'art. 14, non può superare la durata di mesi sei sempre ché non permanga la causa che l'ha determinata. La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 14, è revocata allorché per accertamento diretto o su documentazione della parte risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata e le società abbiano provveduto alla sostituzione di cui all'art. 18.

Art. 16
A carico degli imprenditori è adottata la cancellazione dall'Albo:
a) per i casi di grave o ripetuta negligenza o di malafede;
b) per coloro che hanno riportato una condanna passata in cosa giudicata per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e per coloro che hanno riportato condanna con pena superiore ad un annodi reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali;
c) per le recidive infrazioni alle leggi sociali ritenute gravi dalla Commissione;
d) in caso di recidiva nelle infrazioni di cui alla lettera e) dell'art. 14;
e) per ripetute infrazioni all'obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro;
f) per temeraria litigiosità ;
g) per fallimento o liquidazione;
h) per cessazione di attività ;
i) per mancato pagamento del diritto fisso di cui all'art. 13.

Art. 17
La Commissione di cui all'art. 20, al fine di accertare i motivi che comportano la sospensione e la cancellazione dall'Albo regionale, fissa un termine agli interessati per essere sentiti sui fatti ad essi addebitati.

Art. 18
Le società , quando le ipotesi previste dagli artt. 14 e16 si riferiscono alle persone indicate nell'art. 11, debbono procedere alla loro sostituzione e, qualora non vi provvedano nel termine assegnato, incorrono nella sospensione o nella cancellazione dall'Albo.

Art. 19
Restano ferme le disposizioni particolari a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative.

Art. 20
E' istituita presso l' Assessorato regionale ai Lavori Pubblici una Commissione permanente per l' iscrizione, la revisione dei requisiti degli imprenditori già iscritti, la ammissione, la retrocessione della categoria, la modifica della specializzazione, la sospensione e la cancellazione dall'Albo regionale degli appaltatori. Le deliberazioni della Commissione sono ratificate e rese esecutive dall'Assessore regionale ai lavori pubblici che, di sua iniziativa o su ricorso della parte, potrà richiedere un supplemento di istruttoria ed una nuova deliberazione.

Art. 21
La Commissione è costituita dall'Assessore ai Lavori Pubblici, o da un suo delegato, che la presiede, e da 12membri scelti come segue:
a) quattro, in ragione di uno per ciascuno degli Assessori all'Igiene e Sanità , alle Finanze, al Lavoro e Artigianato,ed alla Viabilità e Turismo;
b) uno dall'Assessore ai Lavori Pubblici fra gli ingegneri capi delle provincie;
c) uno dal Provveditore alle OOPP della Sardegna;
d) tre su designazione delle associazioni degli imprenditori che abbiano organizzazione provinciale in ragione di un membro per ogni provincia;
e) due in ragione di uno per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperative riconosciute;
f) uno su designazione delle associazioni artigiane.
Il capo dell'ufficio contratti dell'Assessorato ai Lavori Pubblici svolge le funzioni di segretario. La Commissione dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Ai membri della Commissione è riconosciuto il trattamento di cui alla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22
La Commissione si riunisce nell'ultima decade dei mesi di gennaio e di ottobre di ogni anno, e, su invito del presidente, ogni qualvolta debba decidere sulla iscrizione,passaggio di categoria, sospensione o cancellazione dall'Albo regionale anche di un solo imprenditore. Nella riunione di gennaio la Commissione procede alla revisione dell'Albo in base ai dati ed agli elementi raccolti nell'anno precedente, esamina le condizioni di cui agli articoli seguenti, prescrive gli atti istruttori necessari alla revisione medesima. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 23
Per l' aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettono modificazioni del loro stato giuridico. Inoltre le amministrazioni degli Enti pubblici locali e regionali sono tenute a comunicare alla Commissione di cui al precedente art. 20, immediatamente, tutte le possibili variazioni relative agli appaltatori iscritti, ed interessanti la permanenza o meno di iscrizione nell'Albo come agli articoli precedenti, e di cui siano venute a conoscenza sia in rapporti diretti tra di esse e gli appaltatori,sia, comunque, anche indirettamente.

Art. 24
Il Segretario della Commissione è tenuto a comunicare tempestivamente agli imprenditori interessati ed alle pubbliche amministrazioni le decisioni adottate dalla Commissione. Un estratto delle decisioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda.

Art. 25
La regolare tenuta dell'Albo degli appaltatori è affidata al segretario della Commissione che provvede anche alla raccolta delle notizie sulla idoneità tecnica, finanziaria e morale degli appaltatori.

Art. 26
I diritti fissi previsti dall'art. 13 sono accreditati sul Capitolo 24 dell'esercizio 1956 << entrate eventuali e varie >> e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Le spese inerenti all'applicazione della presente legge fanno carico ai sotto indicati capitoli del Bilancio regionale per l' esercizio 1956 - e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi -, rispettivamente: - per le spese relative al funzionamento della Commissione al capitolo 15; - per le spese relative alla tenuta dell'Albo al cap. 25.

Art. 27
Dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale ha l' obbligo di invitare alle gare soltanto gli appaltatori iscritti all'Albo, salvo quanto disposto dall'Art. 2.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 24 aprile 1956