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Legge regionale 08 giugno 1954, n. 10

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, N. 2 << Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri Regionali >>.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1949, N. 2, è così modificato: << L' indennità lorda per i Consiglieri Regionali della Sardegna, di cui all' art. 26 dello Statuto Speciale per la Sardegna, è fissata nel modo seguente:
a) - L. 30.000 mensili per spese di posta, stampa, pubblicazioni e varie;
b) - L. 90.000 mensili per rimborso di spese generali.
Ai Vicepresidenti ed ai Segretari del Consiglio Regionale, nonchè ai Presidenti delle Commissioni Permanenti, spetta una indennità integrativa di carica di Lire 20.000 mensili >>.

Art. 2
Il primo comma dell'art. 2 della legge sopracitata è così modificato: << Agli Assessori Regionali è dovuto inoltre il trattamento economico di cui al successivo art. 4, ridotto del 25%. Agli Assessori che non sono Consiglieri Regionali oltre a tale trattamento viene corrisposto l' importo dell'indennità e delle medaglie di presenza che spettano ai Consiglieri >>.

Art. 3
L'art. 4 della legge sopracitata è così modificato: << Al Presidente della Giunta Regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere, è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 8 aprile 1952, N. 212, per i Sottosegretari di Stato >>.

Art. 4
L'art. 6 della legge sopracitata è così modificato: << Per ogni giornata di seduta del Consiglio Regionale o delle Commissioni spetta ai Consiglieri una medaglia di presenza di L. 4.000, qualunque sia il numero delle sedute tenute nella stessa giornata >>.

Art. 5
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. Le spese per l' attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 1 e 2 della spesa del Bilancio Regionale 1954 ed a quelli corrispondenti dei Bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 8 luglio 1954