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Legge regionale 08 giugno 1954. n. 11

Indennità consiliare al personale del Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Fino a quando saranno emanati la legge sullo stato giuridico ed il regolamento organico del personale è concessa al personale dipendente della Presidenza del Consiglio Regionale una speciale indennità consiliare mensile nella seguente misura:
Grado 5º L. 16.000
Grado 6º L. 16.000
Grado 7º L. 14.000
Grado 8º L. 14.000
Grado 9º L. 12.000
Grado 10º L. 12.000
Grado 11º L. 12.000
Grado 12º L. 10.000
Grado 13º L. 10.000
Avventizi senza grado 1a categoria L. 12.000
Avventizi senza grado 2a categoria L. 10.000
Avventizi senza grado 3a categoria L. 8.000
Avventizi senza grado 4a categoria L. 6.000
Agenti tecnici autisti L. 8.000

Art. 2
La indennità di cui al precedente articolo non compete al personale che fruisce della indennità prevista dal l' art. 5 della legge 7 dicembre 1949, N. 6.

Art. 3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Art. 4
Le spese di cui alla presente legge fanno carico al Cap. 1 della spesa del Bilancio di previsione 1954, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 8 luglio 1954