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Legge Regionale 07 marzo 1956, n. 37

Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Fino a quando non saranno emanate, nell'ambito della competenza di cui all'art. 3 lett. i) dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, norme organiche regolanti la materia della pesca e il relativo ordinamento, avranno vigore nel territorio della Regione le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2
L' Amministrazione regionale, a sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, esercita le seguenti funzioni amministrative;
1)concedere, sentito il parere delle Capitanerie di porto, autorizzazioni per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;
2)esercitare - fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l' accertamento delle infrazioni, come sono attribuiti agli organi indicati nelle norme vigenti - la sorveglianza nelle acque marittime antistanti il territorio della Regione, per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche, e l' accertamento delle relative infrazioni da denunziarsi all'Autorità giudiziaria. Agli agenti nominati a tal fine è riconosciuta, a sensi dell'art. 7 del DPR 13 luglio 1954, n. 747, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale;
3)derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della Giunta sentito il parere della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, relativamente alla distanza dalla costa, alle modalità d' impiego, ai tempi ed agli strumenti di pesca, qualora per particolari circostanze locali, tali deroghe o nuove norme temporanee possano far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di altri mestieri ivi esercitati;
4)stabilire di volta in volta, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possono riuscire di danno alle forme di pesca più importanti per la natura loro e per il numero di pescatori che vi sono addetti.

Art. 3
L' Amministrazione regionale esercita altresì :
1)le competenze ed attribuzioni di cui al regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con RD 22 novembre 1914, n. 1486, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 8, 10, 14, 15 e 19 dello stesso regio decreto, modificati rispettivamente dagli articoli 44, 46, 47, 48, 49 e 50 del DPR 10 giugno 1955, n. 987;
2)le competenze ed attribuzioni escluse quelle riguardanti il demanio marittimo e le altre proprie dello Stato di cui al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con RD 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 9 ed 11 dello stesso testo unico, modificati rispettivamente dagli articoli 45, 43 e 51 del predetto DPR 10- 6- 1955, n. 987;
3)le competenze ed attribuzioni elencate nell' art. 52 del predetto DPR 10 giugno 1955, n. 987, già conferite al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ed ai Prefetti in materia di:
a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenute dei registri;
b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;
c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;
d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
e) istruzione professionale dei pescatori;
f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;
g) autorizzazioni all' esercizio della pesca meccanica;
4)le competenze ed attribuzioni in materia di consorzi per la tutela della pesca, di cui al predetto RD 8 ottobre 1931, numero 1604 e successive modificazioni ed integrazioni e particolarmente, in quanto applicabili, quelle di cui agli artt. 53, 54, 55, 56, 59, 60 e 61 dello stesso regio decreto, modificati dagli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del predetto DPR 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 4
Si applicano integralmente le norme di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 13 luglio 1954, n. 747, e quelle di cui al DPR 3 maggio 1955, n. 449.

Art. 5
In applicazione del disposto dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, l' Amministrazione regionale è autorizzata a delegare alle Provincie ed ai Comuni l' esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, ovvero a valersi dei loro uffici per lo stesso oggetto. Nel caso di delega le Provincie ed i Comuni entro il 30 giugno di ciascun anno presentano per l' esame e l' approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, i programmi preventivi di esercizio, per l' anno solare successivo, delle funzioni loro delegate come ai precedenti articoli. Entro il 15 gennaio di ciascun anno presentano altresì i rendiconti delle spese incontrate durante il precedente anno solare per l' esercizio delle medesime funzioni.

Art. 6
Le spese per l' applicazione della presente legge fanno carico al cap. 85 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari il 26 febbraio 1957