Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 21 marzo 1956, n. 7

Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione regionale coordina le iniziative per la programmazione e costruzione di laghi collinari, sollecita e promuove gli studi e le ricerche necessari al fine di censire le possibilità di formazione dei laghi medesimi nel territorio della Regione.

Art. 2
Per la costruzione di laghi collinari, in aggiunta ai contributi previsti dalle leggi vigenti per le opere di miglioramento fondiario, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere temporaneamente un premio di incoraggiamento nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta. Qualora gli interessati possano fruire di analoghi premi da altri enti, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrarli fino alla misura suindicata. La concessione del premio è condizionata alla presentazione dei progetti entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' agricoltura e previa deliberazione della Giunta medesima. Il premio può essere concesso anche per le opere sussidiate, ovvero sussidiabili, non ultimate prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono aggiunti i seguenti articoli: Alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 5 bis - Per la formazione di laghi collinari può essere concesso un contributo pari alle spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione e volture relative agli atti di trasferimento dei terreni necessari allo scopo. Il contributo per diritti di stipulazione non può superare le lire 10.000 per ettaro.
Alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono aggiunti i seguenti articoli: OMISSIS Art. 5 ter - La concessione di contributi previsti dall' art. 5 bis è estesa anche ai casi di acquisti di terreni occorrenti per il completamento dei comprensori irrigui ove si utilizzino acque provenienti da laghi collinari, nonchè a tutti i casi di permute di arrotondamento necessarie per l' esecuzione di qualsiasi miglioramento fondiario previsto dal precedente art. 2. Anche per l' applicazione dell' Art. precedente gli interessati sono tenuti ad avvalersi di ogni provvidenza di favore disposta da leggi vigenti ed in particolare dal disposto del n. 23 dell' allegato C) alla legge del registro, approvata con RD 30 dicembre 1929, n. 3269, modificata con legge 20 ottobre 1951, n. 1174, nonchè dal disposto dell' Art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 4
Per la concessione e liquidazione dei contributi ordinari e dei premi temporanei previsti dalla presente legge si seguono le norme di cui all' art. 6 dell' indicata legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46. Il finanziamento relativo fa carico al cap. 142 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 17 aprile 1956