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Legge Regionale 19 aprile 1956, n. 11

Concessione di un contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di favorire lo studio delle vicende storiche e la raccolta e la pubblicazione di documenti originali interessanti la Sardegna, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Deputazione di storia patria per la Sardegna un contributo annuale di L. 1.500.000.

Art. 2
Il contributo di cui all' art. precedente viene corrisposto in due rate semestrali previa autorizzazione dello Assessorato all' istruzione, e fa carico al capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 3
Alla fine di ogni esercizio la Deputazione di storia patria per la Sardegna presenta una relazione conclusiva sugli studi e sulle ricerche svolte, accompagnata dal bilancio compilato dal Consiglio direttivo della Deputazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 dello Statuto approvato con DPR 24 luglio 1955, n. 1300. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 30 maggio 1956