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Legge Regionale 5 luglio 1956, n. 23

Provvidenze per l' acquisto di sementi selezionate.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Qualora non sussistano o non vengano applicate specifiche provvidenze statali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi del 50 per cento del prezzo d' acquisto di sementi selezionate di cereali e di piante orticole, a coltivatori diretti ed a cooperative, che ne facciano impiego nelle aziende gestite.

Art. 2
I contributi di cui all' Art. precedente non possono essere superiori, per il grano duro o tenero, alla metà del prezzo delle sementi selezionate riconosciuto, anno per anno, dal Comitato provinciale dell' agricoltura, mentre per le sementi orticole l' Assessorato alla agricoltura fissa, anno per anno, la misura del contributo che non può superare le L. 5.000 per ogni beneficiario.
Ciascun coltivatore diretto può beneficiare del contributo per non più di un quintale di grano ogni triennio e le cooperative, per ciascun socio coltivatore, possono beneficiare per non più di un quintale di grano per ogni triennio, con esclusione dei soci che ne abbiano già beneficiato.

Art. 3
Ai fini della presente legge è considerato coltivatore diretto colui che coltiva i fondi gestiti prevalentemente col lavoro proprio e dei familiari.

Art. 4
Le domande per fruire dei benefici della presente legge devono essere indirizzate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio, i quali, accertata la condizione del richiedente, rilasciano dichiarazione di nulla osta per l' acquisto.
Le domande devono essere corredate di una dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza attestante la condizione del richiedente se trattasi di coltivatore diretto singolo o del certificato di iscrizione del registro prefettizio se trattasi di cooperativa agricola.
I contributi sono concessi e liquidati dagli Ispettorati provinciali dell' agricoltura.
Il pagamento dei contributi concessi all' agricoltore in applicazione della presente legge può essere disposto a favore della ditta venditrice della semente quando lo agricoltore interessato ne abbia fatto richiesta contestuale nella domanda.

Art. 5
Il contributo deve essere restituito se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti nella concessione.

Art. 6
Le spese per l' applicazione della presente legge fanno carico al cap. 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 22 agosto 1956