Legge Regionale 06 luglio 1956, n. 24
Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Articolo Unico
Il pagamento delle rate dei mutui relativi ai finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 1956, è posticipato, a richiesta degli interessati, senza alcun aggravio di maggior interesse a carico dei mutuatari, di un anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dai singoli piani di ammortamento.
Rimane fermo l' intervallo di tempo stabilito dai piani suddetti per i pagamenti di cui ai mutui delle lettere a) e b), dell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 22 agosto 1956
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Articolo Unico
Il pagamento delle rate dei mutui relativi ai finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 1956, è posticipato, a richiesta degli interessati, senza alcun aggravio di maggior interesse a carico dei mutuatari, di un anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dai singoli piani di ammortamento.
Rimane fermo l' intervallo di tempo stabilito dai piani suddetti per i pagamenti di cui ai mutui delle lettere a) e b), dell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 22 agosto 1956