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Legge Regionale 07 febbraio 1951, n. 1

Provvidenze per favorire l' incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di favorire ed incoraggiare l' incremento della produzione foraggera in Sardegna e di indirizzare le aziende pastorali e agro pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva, l' Amministrazione Regionale è autorizzata: a) a concedere ai conduttori o proprietari di aziende agricole contributi nella misura del 40 per cento nelle spese effettivamente sostenute per l' impianto di prati poliennali e di erbai annuali ed intercalari, e per l' impianto di colture destinate alla produzione di sementi foraggere; b) a concedere ai conduttori o proprietari di aziende agricole contributi nella misura massima del 50 per cento nelle spese effettivamente sostenute per la concimazione dei pascoli; c) a istituire campi dimostrativi di colture foraggere e a concedere contributi a compenso del maggior onere derivante dalla graduale trasformazione, a scopo dimostrativo, di aziende pastorali in aziende agro - pastorali ed agro - zootecniche organicamente costituite. I contributi previsti nella lettera b) del presente articolo saranno concessi di preferenza e nella misura massima alle aziende condotte da cooperative agricole o da coltivatori diretti.

Art. 2
Per i casi previsti nella lettera a) dell' art. 1 le spese ammesse a contributo sono quelle relative allo spietramento, alla sterpatura, all' aratura, alla preparazione del terreno ed alla sistemazione degli scoli, all' acquisto del seme ed alle spese di semina; per i casi previsti nella stessa lettera a) e nella lettera b) sono ammesse a contributo le spese relative all' acquisto e trasporto di concimi e di eventuali correttivi.

Art. 3
Per gli adempimenti di quanto previsto nella lettera c) dell' art. 1 ciascun Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura, per il territorio di propria competenza, trasmette per l' approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma tecnico finanziario all' Assessorato Regionale all' Agricoltura e Foreste, il quale delibera di concerto con l' Assessorato alle Finanze, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale dell' Agricoltura.

Art. 4
Sono escluse dalla concessione del contributo di cui all' art. 1: a) le superfici inferiori ad un ettaro se trattasi di impianti di erbai annuali o intercalari; b) le superfici inferiori a mezzo ettaro se trattasi di impianti di prati artificiali poliennali e di coltivazione destinate alla produzione di sementi foraggere.

Art. 5
Per una stessa azienda i contributi non possono essere accordati per superfici superiori a: ettari 25 per i casi previsti nella lettera a) dell' art. 1; ettari 50 per i casi previsti nella lettera b) dello stesso articolo. I limiti suindicati possono essere superati qualora si tratti di aziende cooperative.

Art. 6
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi analoghi previsti da altre leggi statali o regionali.

Art. 7
Le domande per la concessione di contributi vanno indirizzate all' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura competente per territorio.

Art. 8
L' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura, competente per territorio, provvede all' esame delle domande, agli accertamenti relativi alla concessione e alla liquidazione del contributo.

Art. 9
Alle spese necessarie per gli adempimenti della presente legge si provvede mediante ordini di accreditamento messi a favore del Capo di ciascun Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura.

Art. 10
Le spese per l' attuazione della presente legge graveranno su apposito capitolo del Bilancio Regionale 1951 e su quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Art. 12
Il termine previsto nell' art. 3 per la trasmissione del programma tecnico finanziario da parte degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura è prorogato, limitatamente al corrente anno, al 30 giugno 1951. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 9 marzo 1951