Legge Regionale 28 giugno 1950, n. 33
Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la Pubblica Istruzione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
E' istituito presso l'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione un Comitato Tecnico Regionale per la Pubblica Istruzione.
Art. 2
Sono componenti del Comitato:
l'Assessore all' Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, che lo presiede;
un esperto in materia di istruzione materna;
un esperto in materia di istruzione elementare;
un esperto in materia di istruzione media;
due esperti in materia di istruzione universitaria;
un esperto in materia di istruzione tecnica;
un esperto in materia di biblioteche;
un esperto in materia di belle arti e archeologia;
Art. 3
Il Comitato è convocato dal Presidente per esprimere parere:
1.0) sulle proposte di istituzione di scuole o corsi per iniziativa o col contributo della Regione;
2.0) sui piani e progetti regionali di edilizia scolastica;
3.0) sul programma annuale relativo a sussidi o contributi regionali per studi, ricerche, pubblicazioni;
4.0) sulle questioni riguardanti l' assistenza scolastica e parascolastica regionale;
5.0) sui problemi riguardanti, in genere, la Pubblica Istruzione.
Art. 4
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere confermati.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti il Comitato, oltre il Presidente.
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, nominato dallo Assessore.
Art. 5
Su iniziativa dell' Assessore o su richiesta del Comitato, possono essere chiamati a riferire su specifici problemi i funzionari capi servizio delle singole materie.
Art. 6
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.
Art. 7
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari il 30 settembre 1950
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
E' istituito presso l'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione un Comitato Tecnico Regionale per la Pubblica Istruzione.
Art. 2
Sono componenti del Comitato:
l'Assessore all' Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, che lo presiede;
un esperto in materia di istruzione materna;
un esperto in materia di istruzione elementare;
un esperto in materia di istruzione media;
due esperti in materia di istruzione universitaria;
un esperto in materia di istruzione tecnica;
un esperto in materia di biblioteche;
un esperto in materia di belle arti e archeologia;
Art. 3
Il Comitato è convocato dal Presidente per esprimere parere:
1.0) sulle proposte di istituzione di scuole o corsi per iniziativa o col contributo della Regione;
2.0) sui piani e progetti regionali di edilizia scolastica;
3.0) sul programma annuale relativo a sussidi o contributi regionali per studi, ricerche, pubblicazioni;
4.0) sulle questioni riguardanti l' assistenza scolastica e parascolastica regionale;
5.0) sui problemi riguardanti, in genere, la Pubblica Istruzione.
Art. 4
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere confermati.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti il Comitato, oltre il Presidente.
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, nominato dallo Assessore.
Art. 5
Su iniziativa dell' Assessore o su richiesta del Comitato, possono essere chiamati a riferire su specifici problemi i funzionari capi servizio delle singole materie.
Art. 6
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.
Art. 7
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari il 30 settembre 1950