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Legge Regionale 28 giugno 1950, n. 34

Istituzione del Comitato Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' istituito presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici il Comitato Tecnico Regionale dei lavori Pubblici.

Art. 2
Sono componenti del Comitato:
l'Assessore ai Lavori Pubblici, che lo presiede;
otto esperti in materia di viabilità, edilizia, urbanistica, bonifica, idraulica, elettrotecnica, ingegneria sanitaria e marittima.

Art. 3
Il Comitato è integrato con un delegato dell'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione quando si debbano esaminare argomenti relativi ad opere igienico – sanitarie o interessanti problemi paesistici o belle arti, e con un delegato dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste quando si debbano esaminare argomenti interessanti l'agricoltura.
Possono essere altresì chiamati, su iniziativa dell'Assessore o su richiesta del Comitato, i funzionari capi servizio delle singole materie in seno all'Amministrazione regionale o nell'ambito della Regione, e i capi degli Uffici Provinciali del Genio Civile.

Art. 4
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima.
Restano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 5
Il Comitato è convocato dal Presidente ed è chiamato a dar parere:
sui criteri di massima da adottare nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche e sui progetti esecutivi delle singole opere;
sui progetti di legge o altri problemi od affari in materia di lavori pubblici qualora l'Assessore ai Lavori Pubblici lo ritenga opportuno.

Art. 6
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il Presidente.
Funge da Segretario un funzionario dell' Assessorato ai Lavori Pubblici, nominato dall'Assessore.

Art. 7
Ai Componenti e al Segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 20 agosto 1950