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Legge Regionale 27 luglio 1950, n. 38

Miglioramenti economici al personale della Regione nelle misure e con le modalità adottate dallo Stato per i propri dipendenti.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Sono aumentate del 10 per cento le attuali misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti del Consiglio e dell' Amministrazione Regionale.
L'aumento si applica anche al personale appartenente allo Stato e ad altri Enti pubblici, comandato
presso la Regione, nonché ai compensi già determinati in relazione al disposto dell' art. 5 della Legge Regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

Art. 2
Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario e sull'indennità di gabinetto, sul premio giornaliero di presenza, sulle gratificazioni a titolo di tredicesima mensilità, e sulla indennità di primo impianto ai sensi dell' art. 4 della leggeregionale 7 dicembre 1949, n. 6, dell' art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, dell' art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7 e dell' art. 2 della legge
regionale 12 dicembre 1949, n. 9; non hanno invece effetto sulle altre indennità , comunque denominate, ivi compresa quella di missione di cui all' art. 3 della stessa legge, nonché sugli assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ancorché utili a pensione.

Art. 3
Ai dipendenti di ruolo della Regione dei gruppi A e B nelle funzioni e nei gradi previsti dalla tabella degli organici allegata alla Legge Regionale 7 dicembre 1949, n. 6, modificata con la Legge Regionale 22 giugno 1950, n. 28, e dalla tabella allegata alla Legge Regionale 7 dicembre
1949, n. 7 è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.
A decorrere dal 1.0 luglio 1950 l' indennità di funzione per il personale dei gradi 9.0, 10.0 e 11.0 è aumentata di lire 2.000 mensili per il gruppo A e di L. 1.000 mensili per il gruppo B.
Ai dipendenti di ruolo della Regione compresi nelle categorie di cui alle tabelle B, C e D, allegate alla presente legge, è corrisposto, in aggiunta allo stipendio, un assegno perequativo non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabelle medesime.
Ai dipendenti non di ruolo rientranti nelle categorie di personale di cui ai precedenti comma è corrisposta, rispettivamente, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo nelle misure relative al gruppo e grado che ad essi compete per effetto del disposto dell' art. 1, ultimo capoverso,
della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.
L'indennità di funzione e l'assegno perequativo stessi:
non sono cumulabili con ogni altra indennità , assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, eccezion fatta per l'indennità di primo impianto di cui all'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e leggi successive;
Sono ridotti nella medesima proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità , di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze;
sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze di cui al precedente alinea.

Art. 4
Per il personale appartenente ad Enti pubblici diversi dallo Stato, in posizione di comando presso la Regione, resta salvo il trattamento più favorevole previsto dall'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, con l'estensione di cui all' art. 3 della Legge Regionale 12 dicembre 1949, n. 8, nonché dell' art. 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1949, n. 7, e dell' art. 2 della Legge Regionale 12 dicembre 1949, n. 9.

Art. 5
La spesa relativa agli oneri derivanti dalla presente legge farà carico, per l'anno 1950, al Cap. 1 del Bilancio Regionale per il personale addetto al Consiglio Regionale ed ai capitoli 4, 5, 6, 10 e 79 dello stesso Bilancio per il personale addetto alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati.
Per la spesa riferentesi al periodo antecedente al primo gennaio 1950 si seguirà il procedimento di cui all'art. 53 del DLP 19 maggio 1949, n. 250, concernente le Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna.
Il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ove occorra, a introdurre con proprio decreto nel bilancio le variazioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna; entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1.0 luglio 1949, salvo il diverso termine disposto per il secondo comma dell' art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 30 settembre 1950

Allegato 1
Tabella A Misura delle indennità di funzione spettante ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B della Regione. (Tabella Ristrutturata)

Personale dei ruoli di gruppo A.
Grado III, importo mensile lordo: L. 21.000.
Grado IV, importo mensile lordo: L. 18.000.
Grado V, importo mensile lordo: L. 15.000.
Grado VI, importo mensile lordo: L. 13.000.
Grado VII, importo mensile lordo: L. 11.000.
Grado VIII, importo mensile lordo: L. 9.000.
Grado IX, importo mensile lordo, L. 5.000.
Grado X, importo mensile lordo: L. 5.000.
Grado XI, importo mensile lordo, L. 5.000.
Personale dei ruoli di gruppo B.
Grado VI, importo mensile lordo: L. 11.500.
Grado VII, importo mensile lordo: L. 9.500.
Grado VIII, importo mensile lordo: L. 6.300.
Grado IX, importo mensile lordo: L. 3.500.
Grado X, importo mensile lordo: L. 3.500.
Grado XI, importo mensile lordo: L. 3.500.


Allegato 2
Tabella B (Titolo dedotto) Misura delle indennità di funzione spettante ai dipendenti di ruolo di gruppo C della Regione. (Tabella Ristrutturata)


Grado VIII, importo mensile lordo: L. 3.000.
Grado IX, importo mensile lordo: L. 3.000.
Grado X, importo mensile lordo: L. 2.500.
Grado XI, importo mensile lordo: L. 1.000.
Grado XII, importo mensile lordo: L. 800.
Grado XIII, importo mensile lordo: L. 700.

Allegato 3

Tabella C (Titolo dedotto) Misura delle indennità di funzione spettante al personale subalterno della Regione. (Tabella Ristrutturata)

Commesso capo, importo mensile lordo: L. 2.500.
Primo commesso, importo mensile lordo: L. 1.500.
Usciere capo, importo mensile lordo: L. 800.
Usciere, importo mensile lordo: L. 700.
Inserviente, importo mensile lordo: L. 600.
Capo agente tecnico, importo mensile lordo: L. 1.500.
Agente tecnico, importo mensile lordo: L. 800.

Allegato 4
Tabella D (Titolo dedotto) Misura delle indennità di funzione spettante al personale salariato e temporaneo della Regione. (Tabella Ristrutturata)

Capi operai, importo mensile lordo: L. 800.
Prima categoria (specializzati), importo mensile lordo: L. 700.
Seconda categoria (qualificati), importo mensile lordo: L. 600.
Terza categoria (comuni), importo mensile lordo: L. 500.
Quarta categoria (manovali), importo mensile lordo: L. 500.
Quinta categoria (apprendisti), importo mensile lordo: L. 500.
Sesta categoria (operai), importo mensile lordo: L. 500.
Settima categoria (operaie comuni), importo mensile lordo: L. 500.