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Legge Regionale 16 maggio 1951, n. 21

Completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato Geologico Regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a provvedere, d' intesa e in collaborazione col Servizio geologico del Corpo delle Miniere (Servizio geologico d' Italia) dipendente dal Ministero dell' Industria e del Commercio, al completamento e alla pubblicazione della carta geologica della Sardegna e dei relativi studi illustrativi.

Art. 2
E' istituito presso l' Assessorato all' Industria e al Commercio apposito temporaneo servizio per l' esecuzione dei compiti di cui all' art. 1. La Direzione di detto temporaneo servizio sarà affidata, ai fini di assicurare l' indispensabile unità di indirizzo con i lavori di rilevamento del rimanente territorio nazionale, ad un geologo che sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria e al Commercio d' intesa con il Servizio geologico del Ministero dell' Industria e del Commercio, ed agirà di concerto con la Direzione del detto Servizio. Ai rilevamenti, alle indagini ed agli studi occorrenti si procederà - in conformità degli accordi con il Servizio geologico d' Italia - mediante l' impiego di geologi dello stesso Servizio e dell' altro personale tecnico ed ausiliario, estraneo alle Amministrazioni statale e regionale, che risulterà necessario assumere entro i limiti previsti dall' allegata tabella in relazione alla necessità di pervenire al sollecito compimento dei lavori. L' Assessorato all' Industria e al Commercio si avvarrà inoltre dell' opera dell' Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna e, previi gli opportuni accordi con la competente Amministrazione dello Stato, della collaborazione degli Istituti di geologia, di arte mineraria, di mineralogia, e di geofisica, esistenti presso le Università di Cagliari e di Sassari, nonchè dell' Istituto Tecnico Industriale Minerario d' Iglesias. Ai rilevamenti ed alle indagini nelle zone interessanti la difesa si procederà previa intesa con l' Amministrazione Militare. I servizi amministrativi saranno disimpegnati da personale dell' Amministrazione Regionale.

Art. 3
Alla gestione dei fondi occorrenti provvede l' Assessorato alle finanze a mezzo del Servizio Economato. Detto Servizio assume in Carico gli strumenti, gli apparecchi, i mezzi di trasporto e quanto altro risulti indispensabile acquistare per l' esecuzione dei lavori, esclusi i materiali di consumo. Esso terrà il conto dimostrativo dell' impiego dei materiali di consumo. Gli strumenti e gli apparecchi, con la cessazione del Servizio temporaneo di cui all' art. 2, saranno ceduti alle Facoltà dell' Università di Cagliari che vi hanno interesse.

Art. 4
Oltre il completamento della Carta geologica della Sardegna alla scala 1: 100.000, adottata per la carta geologica d' Italia, è autorizzata la compilazione e pubblicazione di una carta geologica della Sardegna alla scala 1: 200.000 e delle relative note illustrative. E' autorizzata inoltre la compilazione e la pubblicazione di carte alla scala 1: 50.000 e 1: 25.000 per le zone di particolare interesse.

Art. 5
Il Servizio di cui all' art. 2 può utilizzare gli elaborati inediti eseguiti da studiosi, che siano riconosciuti conformi alle esigenze scientifiche della compilazione. Il tal caso è corrisposto agli autori un adeguato compenso.

Art. 6
Il Servizio temporaneo provvede a raccogliere in collezioni scientifiche, da cedere alle Università sarde ed all' Istituto Tecnico Industriale Minerario di Iglesias, i materiali mineralogici, litologici e paleontologici prelevati durante i rilievi.

Art. 7
Le pubblicazioni edite in attuazione della presente legge recheranno l' intestazione: << Carta geologica d' Italia - Servizio geologico d' Italia e della Regione Autonoma della Sardegna >>.

Art. 8
E' istituito presso l' Assessorato all' Industria e al Commercio il << Comitato geologico regionale >>, composto: 1) di un geologo di sperimentata competenza, che lo presiede; 2) di un geologo del Servizio geologico d' Italia, nominato dal Ministero dell' Industria e del Commercio; 3) di tre membri scelti fra gli studiosi versati nelle discipline geologiche e relative applicazioni; 4) dell' Ingegnere Capo dell' ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna; 5) di un delegato dell' Assessore ai Lavori Pubblici; 6) di un delegato dell' Assessore all' Agricoltura e alle Foreste; 7) di un delegato dell' Assessore all' Istruzione; 8) di un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici; 9) di tre rappresentanti del Ministero della Difesa, da trarsi dai Servizi tecnici dell' Esercito, della Marina e dell' Aeronautica. I componenti di cui ai numeri 1 e 3 saranno nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria e al Commercio, previe intese con la competente Amministrazione dello Stato nel caso che essi siano titolari od incaricati di cattedre universitarie. I Componenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 fanno parte del Comitato soltanto se le competenti Amministrazioni statali ritengano di nominarli. Su proposta del Presidente del Comitato, l' Assessore all' Industria e al Commercio può , di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Comitato stesso, con voto consultivo, studiosi od esperti in particolari materie. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte all' anno. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Funge da Segretario un funzionario dell' Assessorato all' Industria e al Commercio, nominato dall' Assessore.

Art. 9
Ai componenti del Comitato, agli esperti ed al Segretario, di cui all' Art. precedente, spetta il trattamento economico di cui alla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, ed eventuali sue modifiche.

Art. 10
Spetta al Comitato geologico regionale dar parere: 1) nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali; 2) sull' esecuzione e sui risultati dei lavori di cui all' art. 1 della presente legge; 3) sugli studi inediti di singoli studiosi che sia utile acquisire al Servizio geologico della Regione, e sui relativi compensi da corrispondere; 4) ogni volta che l' Amministrazione regionale o i singoli Assessorati interessati ritengano di richiederlo sulle direttive scientifiche e tecniche da seguire nello studio e nei provvedimenti nei quali trovino applicazione le discipline geologiche. E' in facoltà del Comitato presentare di propria iniziativa proposte nelle materie di sua competenza all' Amministrazione regionale.

Art. 11
Il Comitato geologico regionale è convocato dall' Assessore all' Industria e al Commercio. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno sei componenti.

Art. 12
Alle spese occorrenti per l' attuazione della presente legge si farà fronte, per quanto è previsto negli articoli da 1 a 6, mediante utilizzo della somma stanziata nel cap. 73 e mediante storno di lire 6.000.000 dal cap. 74 del Bilancio regionale 1950, con i fondi di cui al cap. 120 del Bilancio 1951, e con appositi stanziamenti di lire 24.000.000 in ciascuno dei Bilanci degli esercizi 1952 e 1953. Quelle per la costituzione ed il funzionamento del Comitato geologico regionale, faranno capo agli appositi capitoli della rubrica delle spese generali e per i servizi tecnici.

Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 27 novembre 1952


Allegato 1
Allegato alla Legge Regionale16 maggio 1951 n. 21, concernente: << Completamento della carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato Geologico Regionale >>.

Tabella del personale tecnico ed ausiliario da assumere temporaneamente a carico dell' Amministrazione Regionale ai sensi dell' art. 2:

Tabella Ristrutturata
Direttore del servizio, 1.
Geologi rilevatori, n. massimo 2.
Assistenti rilevatori, n. massimo 6.
Assistenti disegnatori, n. massimo 2.
Indicatori pratici, portatori, n. massimo 6.
Autisti, n. massimo 4.