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Legge regionale 27 luglio 1950, n. 39

Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto attribuita al personale in servizio presso la Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La concessione al personale in servizio presso la Regione della speciale indennità di primo impianto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, dell'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, e dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9, è prorogata fino al 31 dicembre 1950.

Art. 2
Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni in bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna; entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1º luglio 1950. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 20 agosto 1950.