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Legge regionale 27 luglio 1950, n. 40

Modifica all'articolo 4 della legge Regionale 7 dicembre 1949, n. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
All'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, è aggiunto il seguente comma: << L' indennità stessa compete anche al personale dell'Ufficio di cui al capo VI delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 >>.

Art. 2
Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni in bilancio necessarie per la attuazione della presente legge mediante storno del cap. 4 del Bilancio regionale 1950.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 20 agosto 1950.