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Legge regionale 28 luglio 1950, n. 41

Contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' autorizzata la concessione di contributi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Sardegna, le quali si trovino in accertate difficoltà finanziarie per il conseguimento delle loro finalità .

Art. 2
Le istituzioni interessate devono presentare domanda motivata all'Assessore agli Interni che dispone gli accertamenti necessari. La concessione dei contributi di cui all'art. 1 sarà disposta, su proposta dell'Assessore agli Interni, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima.

Art. 3
La spesa farà carico al Cap. 85 del Bilancio 1950 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 9 settembre 1950