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Legge regionale 01 agosto 1950, n. 42

Incremento dell'istruzione tecnica e professionale di interesse regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di migliorare e incrementare l'istruzione tecnica e professionale, nonché l'attrezzatura didattica e scientifica degli Istituti e Scuole Tecniche Professionali della Sardegna, sono autorizzate:
l'erogazione di contributi o sussidi ai Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica; agli istituti e scuole tecniche aventi autonomia amministrativa; ai Provveditorati agli Studi per gli istituti e scuole non aventi bilancio autonomo;
la istituzione di corsi organici professionali per il conseguimento delle qualifiche nei diversi campi della produzione.

Art. 2
Le domande per ottenere i contributi, corredate del programma didattico e del prospetto delle spese, devono essere inviate all'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione. I contributi sono concessi, su proposta dell'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3
Gli Enti di cui all'art. 1 devono presentare all'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione un rendiconto annuale sull'impiego dei contributi.

Art. 4
Le spese faranno carico al Cap. 95 del Bilancio Regionale per l' anno finanziario 1950 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 30 settembre 1950