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Legge Regionale 18 maggio 1951, n. 8

Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 1950, n. 15.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Articolo unico
L' art. 1 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, è sostituito dal seguente articolo: << Allo scopo di migliorare l' assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale l' Amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi per l' impianto di nuovi centri ospedalieri od ambulatoriali, e per il miglioramento di quelli esistenti. In caso di impianto di nuovi centri ospedalieri od ambulatoriali a totale carico della Regione, la proprietà resta a quest' ultima >>. L' art. 2 è sostituito dal seguente articolo: << Le Amministrazioni Provinciali, i Comuni, le Istituzioni, i Consorzi di assistenza sanitaria ed altri Enti pubblici di assistenza e beneficenza, che intendano giovarsi dei benefici della presente legge, devono presentare domanda all' Assessorato all' Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, corredata - nel caso in cui si chieda un contributo - del progetto che si intende attuare e del piano finanziario. Sull' opportunità dell' opera e sul progetto esprime il parere il Comitato Tecnico Sanitario Regionale e - qualora si tratti di costruzioni che comportano una spesa superiore a L. 10.000.000 - il Comitato Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici >>.

L' art. 3 è sostituito dal seguente articolo: << Nel caso di finanziamento totale da parte della Regione, alla esecuzione delle opere provvede direttamente l' Amministrazione Regionale; questa è tuttavia autorizzata a delegare all' esecuzione medesima le amministrazioni di cui all' art. 2, ove esse ne facciano richiesta dimostrando di essere in grado di provvedervi a mezzo del proprio ufficio tecnico. Nei casi di contributo provvedono all' esecuzione delle opere le amministrazioni di cui all' art. 2, salvo che non richiedano alla Amministrazione Regionale di provvedervi mettendo nel contempo a disposizione della medesima le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico >>.

L' art. 4 è sostituito dal seguente articolo: << Qualora alla esecuzione delle opere o all' attrezzamento provvedano direttamente le istituzioni o gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base ai certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dall' Assessorato ai Lavori Pubblici e su presentazione delle fatture dei materiali acquistati. La liquidazione del saldo viene effettuata dopo il collaudo >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 giugno 1951