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Legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68

Provvedimenti per favorire lo sviluppo delle attività artigiane.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La Regione è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane di produzione ed a scuole artigiane private contributi diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane, a favorire la presentazione sui mercati dei prodotti artigiani, ad incrementare l'addestramento ed il perfezionamento degli apprendisti artigiani e l'aggiornamento tecnico degli artigiani.

Art. 2
Le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente vanno rivolte all'Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale con un dettagliato progetto di utilizzazione. I contributi vengono concessi su proposta dell'Assessore predetto, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Artigianato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione di questa.

Art. 3
Il controllo sull'utilizzazione dei contributi spetta all'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale.

Art. 4
La spesa farà carico al Cap. 116 del Bilancio Regionale 1950 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 16 gennaio 1951.