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Legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74

Provvidenze a favore dell'industria vinicola e casearia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del Bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di cooperative e di altre associazioni di produttori viticultori e allevatori di animali lattiferi dell'Isola, legalmente costituite:
a) - per la costruzione, la ricostruzione, la riattivazione, l' ampliamento di stabilimenti tecnicamente attrezzati;
b) - per l'acquisto, la rinnovazione, il rimodernamento delle attrezzature tecniche;
c) - per la conservazione delle scorte e la valorizzazione dei prodotti. Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto del Banco di Sardegna approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro del Tesoro.

Art. 2
Le cooperative e le associazioni aspiranti alle anticipazioni di cui all'articolo precedente debbono dimostrare il numero dei soci e l' entità approssimativa della produzione che questi sono vincolati a conferire alle aziende sociali per le quali il mutuo è richiesto.

Art. 3
Nella concessione delle anticipazioni è accordata la precedenza alle domande delle cooperative e delle associazioni che hanno subito la distruzione o il danneggiamento degli impianti od attrezzature per cause di guerra, per eventi fortuiti o per altre cause di forza maggiore e che non hanno avuto la possibilità di ripristinarli con altre provvidenze.

Art. 4
Le anticipazioni saranno accordate sulla base di progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative, e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario. Esse non potranno superare il 60 per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, né l'importo complessivo di lire 20.000.000 se si tratta di finanziamenti relativi alle iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 e di lire 5.000.000 se il finanziamento riguarda l' iniziativa di cui alla lettera c) dello stesso articolo 1.

Art. 5
Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 per cento in ragione d'anno.

Art. 6
Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, o ad istituti di credito da esso delegati, e saranno deliberate dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con l'Assessore alle Finanze e con l'Assessore all'Agricoltura e Foreste. Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle Finanze di concerto con quello all'Industria e Commercio, da emanare e comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 7
I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere assistiti da ipoteca sugli immobili o da altra garanzia riconosciuta idonea.

Art. 8
La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di nove rate annuali a partire dal terzo esercizio successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni. Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente art. 6, ultimo comma o con successivo decreto dell'Assessore alle Finanze di concerto con quello all'Industria e Commercio. E' in facoltà del mutuatario rimborsare il mutuo totalmente o parzialmente prima dei termini suindicati.

Art. 9
Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge. In caso di accertata irregolarità o inadempienza, nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamenti da parte del mutuatario, il Banco di Sardegna, sentito il Comitato esecutivo di cui all'art. 6, proporrà all'Assessore alle Finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate. I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle Finanze di concerto con quello all'Industria e Commercio. Il Presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia adottare direttamente, o richiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle Finanze.

Art. 10
L'Assessore alle Finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 11
Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 a carico del capitolo 120 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950. Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo. Al fondo predetto saranno accreditati gli interessi ed addebitati le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni ed il costo del servizio prestato dal Banco di Sardegna quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 4 febbraio 1951.