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Legge regionale 07 maggio 1953, n. 15

Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Gli impiegati avventizi della Regione assunti inizialmente in una determinata categoria e che prestino servizio alla data della presente legge, possono essere assegnati alla categoria superiore, col relativo trattamento economico, qualora siano in possesso del titolo di studio richiesto, anche se conseguito dopo l' assunzione in servizio, ed abbiano dimostrato la capacità di espletare le mansioni della categoria superiore.

Art. 2
La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 22 giugno 1953