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Legge Regionale 27 ottobre 1951, n. 17

Provvidenze a favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali verificatesi nell' autunno del 1951.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a provvedere in via di urgenza ed a proprio totale carico nei casi non previsti dal DL 12 aprile 1948, n. 1010, a mezzo dei competenti Uffici del Genio Civile ed in base a proprie direttive, ai sensi dell' art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, nelle località colpite dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nell' autunno 1951, alla riparazione ed al consolidamento di fabbricati già adibiti ad abitazione e dipendenze anche agricole o zootecniche, nonchè alle relative demolizioni e sgomberi di materiale.
Le riparazioni devono essere limitate all' indispensabile per ripristinare l' uso dello stabile lesionato tenuto conto altresì delle vigenti norme igienico - sanitarie.

Art. 2
Non sono ammessi ai benefici della presente legge i danneggiati che si trovino in condizioni di particolare agiatezza economica, a giudizio di una Commissione Comunale composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal Comandante la locale stazione dei Carabinieri e da un sinistrato nominato dall' Assessore Regionale ai Lavori Pubblici.

Art. 3
Nella parte straordinaria del Bilancio 1951, rubrica << Assessorato ai Lavori Pubblici >> sottorubrica << Opere Pubbliche varie >>, è istituito il capitolo 103 bis << Spese per lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità determinate da eventi calamitosi >>.
A favore di detto capitolo 103 bis la Giunta Regionale è autorizzata ad operare gli storni da altri capitoli fino all' ammontare di Lire 150.000.000, salvo ulteriori stanziamenti in relazione alla definitiva determinazione degli interventi necessari.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 novembre 1951