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Legge Regionale 2 agosto 2013, n.21

Sostegno alle povertà e interventi vari.
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 21

Sostegno alle povertà e interventi vari.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.36 del 8 agosto 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Sostegno alla povertà

1. È autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 5.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni (UPB S05.03.007).
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), iscritta in conto dell'UPB S05.03.007 è destinata alle finalità di cui al comma 1.
3. Nell'articolo 5, comma 21 della legge regionale n. 12 del 2013, il riferimento all'UPB S04.08.002 è sostituito con UPB S04.08.001.
4. L'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013 di cui all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa (UPB S04.03.004).
5. L'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2013 di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 e alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa (UPB S04.08.006).
6. Una quota parte dell'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.100.000 per l'anno 2013 di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2013 è differita all'anno 2014 (UPB S01.05.002).

Art. 2
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 sono determinati in euro 5.000.000 per l'anno 2013 ed in euro 2.100.000 per l'anno 2014 e fanno carico alle UPB del bilancio della Regione per gli stessi anni, indicate nel comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione
UPB S01.03.010

Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS)
2014 euro 2.100.000
UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2013 euro 2.100.000
UPB S04.03.004

Tutela e difesa del suolo - investimenti
2013 euro 1.500.000
UPB S04.08.006

Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - investimenti
2013 euro 1.000.000
UPB S06.04.015

Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti
2013 euro 200.000
UPB S06.05.003

Investimenti a favore della pesca
2013 euro 200.000

in aumento
UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2014 euro 2.100.000
UPB S05.03.007

Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni
2013 euro 5.000.000

Art. 3
Cantieri comunali

1. I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, il cui onere è finanziato con risorse regionali, costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica. I comuni attuano gli interventi ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), e successive modifiche ed integrazioni, e le relative spese sono classificate quali spese di investimento; qualora i progetti speciali siano attuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), per le assunzioni in essi previste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale).

Art. 4
Amministratori di sostegno

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"), le parole "I minori, interdetti o inabilitati" sono sostituite dalle seguenti: "I minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti o inabilitati". I relativi oneri, valutati in euro 200.000 annui, a decorrere dall'anno 2014, fanno carico alle risorse stanziate in conto dell'UPB S05.03.007.

Art. 5
Competenze in materia di Pro loco

1. Fino a diversa disposizione in sede di riforma generale degli enti locali della Sardegna le competenze in materia di Pro loco sono esercitate direttamente dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
2. Una quota pari ad euro 1.850.000 delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è destinata all'erogazione di un contributo a favore delle associazioni Pro loco (UPB S01.06.001). Tale adempimento è condizione per l'erogazione della quota a saldo dello stesso fondo di cui alla citata legge.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2013

Cappellacci