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Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 12

Interventi regionali per la prevenzione della fetopatia alcolica.
LEGGE REGIONALE 13 giugno 2014, n. 12

Interventi regionali per la prevenzione della fetopatia alcolica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.30 del 19 giugno 2014.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, promuove la prevenzione della fetopatia alcolica secondaria da abuso di alcol nelle donne in età fertile o in gravidanza.

Art. 2
Linee guida

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Giunta regionale, con deliberazione, adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva linee guida che tengono conto dell'evoluzione dell'approccio medico-scientifico sull'argomento e prevedono:
a) il riconoscimento del diritto all'esenzione;
b) uno schema tipo di questionario da sottoporre in forma anonima alle donne a rischio di abuso di alcol, in età fertile o in gravidanza;
c) proposte di percorsi di presa in carico delle donne a rischio di abuso di alcol, in età fertile o in gravidanza, e dei soggetti affetti da fetopatia attraverso consultori, servizi per le dipendenze (SERD) o associazioni di auto-mutuo aiuto che si occupano di problemi alcol correlati.
2. L'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, per la predisposizione della proposta di linee guida di cui al comma 1, si avvale, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, della collaborazione dei medici di medicina generale, dei ginecologi, dei consultori sanitari distrettuali e di tutte le figure professionali competenti in materia.

Art. 3
Esenzione dalla compartecipazione alla spesa

1. La Regione riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo del dosaggio della Gamma-GT e della Transferrina desialata, quando i predetti esami sono essenziali per la conferma del sospetto diagnostico di abuso di alcol nelle donne in età fertile o in stato di gravidanza.
2. La Giunta regionale individua le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione.

Art. 4
Prevenzione e promozione culturale

1. La Giunta regionale, senza che dall'applicazione del presente articolo derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce un tavolo permanente per la prevenzione della fetopatia alcolica e dei problemi alcol correlati.
2. Il tavolo di cui al comma 1, che include le istituzioni sociali e le realtà associative che si occupano dei problemi alcol correlati, elabora campagne di prevenzione e sensibilizzazione nei vari settori della società e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 5
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una dettagliata relazione che illustra i dati concernenti l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia degli interventi.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, valutati in euro 150.000 annui, si fa fronte mediante utilizzo di una pari quota delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) e successive modifiche ed integrazioni, che deve intendersi conseguentemente ridotta del medesimo importo, ed iscritte in conto dell'UPB S05.01.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 (cap. SC05.0093) e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 sono introdotte, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), le seguenti variazioni:

SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il servizio sanitario regionale - parte corrente
cap. SC05.0093
2014 euro 150.000
2015 euro 150.000
2016 euro 150.000

in aumento
UPB S05.01.001
Spese per il servizio sanitario regionale - parte corrente cap. NI (Spese per la partecipazione al costo del dosaggio della Gamma-GT e della Transferrina desialata - articolo 3 della presente legge )
2014 euro 150.000
2015 euro 150.000
2016 euro 150.000
3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sull'UPB S05.01.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 giugno 2014

Pigliaru