Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 9 gennaio 2015, n. 1

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione.
LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2015, n. 1

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.3 del 15 gennaio 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è soppressa all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Le competenze dell'Agenzia in materia di coordinamento delle attività di promozione economica, di sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni e di attrazione degli investimenti, sono attribuite all'Amministrazione regionale. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), individua la struttura dell'Amministrazione idonea a svolgere dette competenze.
2. Le competenze dell'Agenzia in materia di promozione e coordinamento turistico sono attribuite all'Assessorato competente in materia.
3. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia Sardegna Promozione è titolare alla data della cessazione della stessa, in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.
4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3
Disposizioni in materia di personale

1. Il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2014 conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento ed è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, nelle more dell'adozione dei criteri e delle modalità per la gestione delle procedure di trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e fatte salve le prerogative attribuite alla Giunta regionale dal medesimo articolo della legge regionale n. 31 del 1998.
2. Per i restanti rapporti di lavoro la Presidenza della Regione succede nelle relative titolarità fino alla scadenza del termine previsto da ciascun contratto.
3. Per la variazione e l'aggiornamento delle dotazioni organiche conseguenti alla soppressione dell'Agenzia si applicano gli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale n. 31 del 1998.
4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 gennaio 2015

Pigliaru