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Legge Regionale 3 marzo 2017, n. 2

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari).
LEGGE REGIONALE 3 marzo 2017, n. 2

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 12 del 9 marzo 2017

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988 (Immissione in servizio)

1. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è sostituito dal seguente:
"6. Ogni componente la compagnia riceve una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, inoltre, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, e gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi, l'obbligo e le modalità d'uso.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 marzo 2017

Pigliaru