Legge Regionale 23 giugno 1960, n. 13
Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l’acquisto di bestiame da lavoro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Le provvidenze previste dalla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, sono estese all’acquisto di vacche da lavoro.Art.2
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge hanno carico al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
A favore di detto capitolo sono stornate dai capitoli 45 e 144 dello stesso stato di previsione rispettivamente la somma di lire 21 milioni e la somma di lire 12 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, li 1 agosto 1960.
Corrias
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