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Legge Regionale 23 dicembre 1960, n. 16

Approvazione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1961.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale, al fine di ridurre l’equivalente onere relativo alle quote a carico della proprietà privata, è autorizzata a concorrere, nella misura massima del 4 per cento, nella spesa delle opere di interesse generale che verranno eseguite nei comprensori di bonifica a norma del RD 13 febbraio 1933, n. 215.

Art.2
Il Contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art.3
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art.4
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d’entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle descritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.5
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione della entrata.

Art.6
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 42 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.7
Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 43 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.8
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 4.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, all’istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art.11
L’Assessore ai trasporti, viabilità e turismo, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 104 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alle costruzioni di strade comprese nel relativo piano particolare rientrante fra quelli contemplati nell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. L’assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all’accertamento dell’entrata iscritta al capitolo 46 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Art.12
L’Assessore all’igiene e sanità , in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti all’esecuzione delle opere comprese nei piani particolari contemplati nell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3:
L’Assessore all’igiene e sanità , in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti all’esecuzione delle opere comprese nei piani particolari contemplati nell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3:
Cap. 112 - Spese per l’esecuzione di un piano particolare per la costruzione dei mattatoi nei comuni dell’Isola;
Cap. 113 - Spese per l’esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l’arredamento di ambulatori comunali.
L’Assessore predetto, con le modalità di cui al precedente comma, è altresì autorizzato a disporre, a carico dei residui del capitolo 113 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alla costruzione e agli arredamenti di ambulatori comunali, compresi nel relativo piano particolare, fino all’importo di lire 100.000.000, di cui alla legge regionale 28 giugno 1960, n. 12.


Art.13
L’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1956, n.15, già modificato con l’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, con l’articolo 10 della legge regionale 21 marzo 1959, n. 6, e coll’articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 22, è ulteriormente modificato come segue:
“Alle spese relative all’applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti sui bilanci regionali per gli esercizi 1957 e dal 1962 al 1970”.


Art.14
Il secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, già modificato con l’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, è ulteriormente modificato come segue:
“All’estinzione di tale partita iscritta al capitolo 42 dello stato di previsione dell’entrata, sarà provveduto con l’iscrizione delle necessarie quote di ammortamento negli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari dal 1957 al 1965”.


Art.15
Il secondo comma dell’articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è modificato come segue:
“Saranno parimenti utilizzate le somme relative ai crediti ceduti dalla disciolta Consulta regionale alla Regione in data 4 maggio 1949”.


Art.16
E’ approvato il seguente riepilogo da cui risulta l’insieme dell’entrata e della spesa previste per l’esercizio finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1961:
RIEPILOGO
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrata - L.24.889.000.000
Spesa - L.21.431.582.718
Avanzo effettivo L.3.457.417.282
ENTRATE E SPESE
PER MOVIMENTO CAPITALI
Entrata L.373.000.000
Spesa L.3.830.417.282
Disavanzo per movimento capitali L.3.457.417.282
RIASSUNTO GENERALE
Entrata L.25.262.000.000
Spesa L.25.262.000.000
Avanzo finale L.pareggio


Art.17
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’esercizio finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1961, annesso alla presente legge (allegato n.1) ai termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’azienda stessa, facente parte integrale della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 ed è stabilito nella somma di lire 265.000.000 il contributo da corrispondere all’azienda medesima, ai sensi dell’articolo 9, lettera f, del suo Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione sarda perl’esercizio finanziario 1961.
Entrata.
Entrate ordinarie effettive per i capi:
Rubrica redditi patrimoniali, L.109.600.000;
Rubrica tributi: sottorubrica imposte dirette, L.2.730.000.000;
Rubrica tributi: sottorubrica tasse e imposte indirette sugli affari, L.6.777.000.000;
Rubrica tributi: sottorubrica imposte indirette di fabbricazione e sui consumi, L.5.100.000.000;
Rubrica tributi: sottorubrica monopoli, L.8.000.000.000;
Rubrica tributi: sottorubrica tributi diversi, L.4.000.000;
Rubrica proventi vari, L.277.107.652;
Rubrica rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie, L.205.100.000.
Entrate straordinarie effettive per i capi:
Rubrica entrate diverse, L.5.000.000;
Rubrica rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie, L.1.681.192.348.
Entrate straordinarie per movimento di capitali per i capi:
Rubrica vendite di beni, per memoria;
Rubrica accensione di debiti, per memoria;
Rubrica estinzione di crediti, per memoria;
Rubrica partite che si compensano nella spesa, L.373.000.000.
Totali:
Entrate ordinarie effettive, L.23.202.807.652;
Entrate straordinarie effettive, L.1.686.192.348;
Entrate straordinarie per movimento di capitali, L.373.000.000;
Totale entrate straordinarie, L.2.059.192.348;
Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie, L.24.889.000.000.
Totale generale dell’entrata, L.25.262.000.000.
Spesa.
Spese ordinarie effettive per gli assessorati (rubriche):
Finanze, L.4.313.347.652;
Enti locali, L.177.000.000;
Trasporti, viabilità e turismo, L.400.000.000;
Igiene e sanità , L.48.000.000;
Lavoro e pubblica istruzione, L.367.280.000;
Lavori pubblici, L.50.200.000;
Agricoltura e foreste, L.587.500.000;
Industria e commercio, L.210.000.000;
Rinascita, L.150.000.000.
Spese straordinarie effettive per gli assessorati (rubriche):
Finanze, L.775.909.811;
Enti locali, L.353.000.000;
Trasporti, viabilità e turismo, L.2.750.000.000;
Igiene e sanità , L.1.181.346.804;
Lavoro e pubblica istruzione, L.1.763.000.000;
Lavori pubblici, L.2.769.800.000;
Agricoltura e foreste, L.3.678.550.000;
Industria e commercio, L.1.330.000.000;
Rinascita, L.526.648.451.
Spese straordinarie per movimento di capitali per gli assessorati (rubriche):
Finanze, L.1.685.861.727;
Trasporti, viabilità e turismo, L.334.000.000;
Lavoro e pubblica istruzione, per memoria;
Agricoltura e foreste, per memoria;
Industria e commercio, L.1.535.555.555;
Rinascita, L.275.000.000.
Totale delle spese straordinarie per gli assessorati (rubriche):
Finanze, L.2.461.771.538;
Enti locali, L.353.000.000;
Trasporti, viabilità e turismo, L.3.084.000.000;
Igiene e sanità , L.1.181.346.804;
Lavoro e pubblica istruzione, L.1.763.000.000;
Lavori pubblici, L.2.769.800.000;
Agricoltura e foreste, L.3.678.550.000;
Industria e commercio, L.2.865.555.555;
Rinascita, L.801.648.451.
Spese effettive ordinarie e straordinarie per gli assessorati (rubriche):
Finanze, L.5.089.257.463;
Enti locali, L.530.000.000;
Trasporti, viabilità e turismo, L.3.150.000.000;
Igiene e sanità , L.1.229.346.804;
Lavoro e pubblica istruzione, L.2.130.280.000;
Lavori pubblici, L.2.820.000.000;
Agricoltura e foreste, L.4.266.050.000;
Industria e commercio, L.1.540.000.000;
Rinascita, L.676.648.451.
Totale generale delle spese per gli assessorati (rubriche):
Finanze, L.6.775.119.190;
Enti locali, L.530.000.000;
Trasporti, viabilità e turismo, L.3.484.000.000;
Igiene e sanità , L.1.229.346.804;
Lavoro e pubblica istruzione, L.2.130.280.000;
Lavori pubblici, L.2.820.000.000;
Agricoltura e foreste, L.4.266.050.000;
Industria e commercio, L.3.075.555.555;
Rinascita, L.951.648.451.
Totali:
Spese ordinarie effettive, L.6.303.327.652;
Spese straordinarie effettive, L.15.128.255.066;
Spese straordinarie per movimento di capitali, L.3.830.417.282;
Totale spesa straordinaria, L.18.958.672.348;
Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie, L.21.431.582.718.
Totale generale della spesa, L.25.262.000.000.


ALLEGATO 2
Riassunto delle entrate e delle spese della Amministrazione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 1961
Categoria I
Entrate effettive, il totale di L.318.500.000 è così ripartito:
Parte ordinaria, L.42.500.000;
Parte straordinaria, L.276.000.000.
Categoria II
Entrate per movimento di capitali:
Parte straordinaria, per memoria.
Categoria III
Entrate che si compensano nella spesa:
Parte straordinaria, L.10.000.000.
Categoria IV
Entrate per operazioni per conto terzi:
Parte straordinaria, per memoria.
Totale generale delle entrate dell’Amministrazione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario dal primo gennaio al trentuno dicembre 1961, L.328.500.000.
Riassunto delle spese dell’Amministrazione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario dal primo gennaio al trentuno dicembre 1961:
Categoria I
Spese effettive, il totale di L.308.500.000 è così ripartito:
Parte ordinaria, L.266.400.000;
Parte straordinaria,L.42.100.000.
Categoria II
Spese per movimento di capitali:
Parte straordinaria, L.10.000.000.
Categoria III
Spese che si compensano nell’entrata:
Parte straordinaria, L.10.000.000.
Categoria IV
Spese per operazioni per conto terzi:
Parte straordinaria, per memoria.
Totale generale delle spese dell’Amministrazione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario dal primo gennaio al trentuno dicembre 1961, L.328.500.000.
Riepilogo generale del bilancio dell’Amministrazione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario dal primo gennaio al trentuno dicembre 1961:
Entrata, L.328.500.000;
Spesa, L.328.500.000;
il bilancio è in pareggio.



Data a Cagliari, li 25 gennaio 1961

Corrias