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Legge Regionale 10 luglio 1962, n. 6

Norme di attuazione dell’articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 49 dello stato di previsione della entrata dello stesso bilancio, della quota parte degli stanziamenti assegnata in favore della Regione Sarda dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste in applicazione dell’articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art.2
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste, di concerto con l’Assessore alle finanze, è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sul predetto capitolo 192 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste alle quote assegnate in favore della Regione.

Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 4 agosto 1962

Corrias