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Legge Regionale 22 novembre 1962, n. 16

Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1951, n. 13, è abrogato ed è sostituito dal seguente: “Al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed una indennità di trasferta di lire 6.500 giornaliere, più lire 3.500 in caso di pernottamento.
Le indennità di cui al comma precedente sono maggiorate del 50 per cento per le trasferte effettuate all’estero”.


Art.2
La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 luglio 1962.

Art.3
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
A favore di detto capitolo 2 è stornata la somma di lire 15.000.000 dal capitolo 214 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 28 dicembre 1962.

Corrias