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Legge Regionale 5 luglio 1963, n. 14

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’Industria e Commercio, il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.

Art.2
Il Comitato:
a) esprime il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta ne sia richiesto dagli organi della Regione:
b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte diretti a potenziare la pesca in Sardegna sia nelle acque interne che in quelle marittime; ovvero suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e l’incremento del patrimonio ittico isolano.


Art.3
Il Comitato è composto da:
a) un membro esperto nelle discipline giuridiche;
b) tre membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca e di attività ad essa connesse;
c) cinque membri designati rispettivamente dall’assessorato regionale all’industria e commercio, da quello all’agricoltura e foreste, da quello alle finanze, da quello al lavoro e da quello alla rinascita;
d) un membro in rappresentanza della Direzione marittima della Sardegna, previo benestare del competente Ministero;
e) un rappresentante per ciascuno dei sindacati lavoratori addetti alla pesca, due degli artigiani, due degli industriali e due degli armatori della pesca;
f) quattro membri, dei quali due in rappresentanza delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e due in rappresentanza delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna.


Art.4
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria e Commercio di concerto con l’Assessore all’Agricoltura e Foreste e con l’Assessore alle Finanze.
I componenti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti dall’Assessore regionale all’agricoltura e foreste di concerto con quello all’industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche.
Il Presidente del Comitato è un componente scelto tra gli esperti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3 ed è nominato con la procedura di cui al primo comma del presente articolo.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.
I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall’Assessore regionale all’industria e commercio.


Art.5
Il Comitato è convocato dal suo Presidente quando questi lo ritenga opportuno, dietro richiesta degli organi della Regione ovvero di almeno un terzo dei componenti del Comitato.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art.6
Su richiesta dell’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste o dell’Assessore regionale all’Industria e Commercio o del Presidente del Comitato o di almeno la metà più uno dei membri del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su questioni da trattare, o rappresentanti della Presidenza della Giunta regionale e degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato stesso.

Art.7
Gli organi dell’Amministrazione regionale possono avvalersi dell’opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a congressi, convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale e internazionale che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti l’attività della pesca.

Art.8
Ai componenti del Comitato e al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5.

Art.9
L’articolo 8 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, è sostituito dal seguente:
“I contributi di cui all’articolo precedente sono concessi, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di questa, su proposta dell’Assessore all’Industria e Commercio, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca”.
Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 18 luglio 1964.

Corrias