Legge Regionale 25 marzo 1965, n. 3
Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Detti contributi e premi saranno corrisposti per gli anni dal 1965 al 1969 compreso e non potranno superare la misura massima stabilita nei successivi articoli.
Art.2
- del 50 per cento della spesa per l’acquisto di macchine specifiche per la coltivazione e la raccolta delle barbabietole;
- del 50 per cento della spesa per l’acquisto di seme monogerme selezionato.
Tali contributi saranno decurtati degli eventuali contributi concessi dallo Stato o dalla Regione per lo stesso titolo.
I premi di coltivazione di cui al precedente articolo 1 sono corrisposti in ragione di lire 5,50 per quintale grado delle barbabietole conferite dai bieticoltori singoli o associati.
Art.3
Art.4
Gli elenchi dovranno contenere i seguenti elementi per ogni bieticoltore: generalità, indirizzo, comune in cui si trova l’azienda, superficie coltivata a barbabietole, varietà, peso e importo del seme adoperato, quintali netti di barbabietole conferite e rispettivi quintali grado, distanza in chilometri tra aziende e zuccherificio o posto di consegna esterno; spesa globale di trasporto dall’azienda al posto di consegna delle barbabietole, compenso dovuto dallo zuccherificio in base al contratto nazionale di consegna e di ricevimento, differenza tra questi due valori.
Il pagamento ai singoli bieticoltori sarà effettuato tramite gli zuccherifici, i quali fungeranno in questa sede da cassieri della Regione e dovranno esplicitamente indicare sugli estratti conto che si tratta rispettivamente di premi regionali di coltivazione e di contributi regionali sulle spese di trasporto e acquisto di semi.
La liquidazione e il pagamento dei contributi per lo acquisto delle macchine avverranno con la procedura di cui alla legge regionale 2 agosto 1951, n. 14.
Art.5
Art.6
La predetta somma complessiva sarà iscritta ad appositi capitoli del suddetto stato di previsione della spesa denominati nel modo appresso indicato per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato:
- “Contributi per il trasporto delle barbabietole da zucchero”
L. 15.000.000
- “Contributi per l’acquisto di seme monogerme selezionate di barbabietola”
L. 15.000.000
- “Contributi per l’acquisto di macchine agricole specifiche per la bieticoltura”
L. 15.000.000
- “Premi a favore dei bieticoltori”
L. 85.000.000
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.7
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 23 aprile 1965.
Corrias