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Legge Regionale 31 marzo 1965, n. 5

Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Fino a quando lo Stato non provvederà con apposita legge contenente analoghe provvidenze, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per una spesa annua di lire 500.000.000, un assegno mensile non reversibile, nella misura massima di lire 6.000, ai vecchi lavoratori di tutte le categorie, uomini e donne, nati e residenti in Sardegna o che vi risiedano da almeno cinque anni e che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età se uomini, il cinquantacinquesimo se donne.
Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere provvidenze meno favorevoli, la presente legge continuerà ad operare con carattere integrativo.


Art.2
L’assegno di cui al precedente articolo 1 viene corrisposto ai vecchi lavoratori poveri che non abbiano mezzi propri di sussistenza, che non siano beneficiari di pensione o di altri assegni di quiescenza, di invalidità, di vecchiaia o di vitalizi, anche se a carico di familiari obbligati per legge all’assistenza, qualora detti familiari siano sprovvisti di redditi sufficienti.

Art.3
La domanda per essere ammessi al godimento dello assegno mensile, corredata da sufficiente documentazione, va presentata tramite il comitato dell’Ente comunale di assistenza competente per territorio, il quale provvede ad istruirla e rimetterla, entro il termine di 30 giorni, con motivato parere, all’Assessorato regionale al lavoro e alla pubblica istruzione.

Art.4
Presso l’Assessorato regionale al lavoro e alla pubblica istruzione è istituita, con decreto dell’Assessore, una Commissione presieduta dall’Assessore medesimo, o da un suo delegato, composta da:
1) il Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, o un suo delegato;
2) un rappresentante per ognuno degli istituti previdenziali, designato dagli organismi provinciali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, della Cassa mutua malattia per i coltivatori diretti, della Cassa mutua malattia per gli artigiani, della Cassa mutua malattia per gli esercenti attività commerciali;
3) da un rappresentante per ognuno degli istituti di assistenza sociale legalmente riconosciuti, designati dagli stessi istituti.
Per ognuno dei componenti di cui ai numeri 2 e 3 si designano anche i supplenti che sostituiscono a tutti gli effetti i titolari in caso di loro impedimento.
Tale Commissione regionale decide, entro 45 giorni dalla recezione, sulle domande pervenute; il parere espresso dalla Commissione è vincolante.
L’eventuale revoca dell’assegno mensile è decisa dalla predetta Commissione.


Art.5
L’Assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione dispone, mediante decreto, l’ammissione al godimento dell’assegno mensile, la sua revoca o la reiezione della domanda.
Contro il decreto dell’Assessore è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale.
L’assegno viene corrisposto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.


Art.6
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del servizio “assegno mensile ai vecchi lavoratori” di cui alla presente legge.

Art.7
In caso di mancato accoglimento l’istanza può essere rinnovata per il verificarsi delle condizioni mancanti all’atto della decisione.
All’onere complessivo di lire 326.100.000 - di cui lire 325.000.000 per la corresponsione degli assegni mensili, lire 1.000.000 quale compenso all’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’effettuazione del servizio e lire 100.000 come compensi e indennità ai componenti della Commissione prevista dal precedente articolo 4 - derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965, sarà fatto fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965.
La predetta somma complessiva di lire 326.100.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965:
- “ad un apposito capitolo, denominato “Spese per la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori poveri che non abbiano mezzi propri di sussistenza e che non siano beneficiari di altri assegni di quiescenza”
L. 325.000.000
- “ad altro apposito capitolo denominato “Compensi all’istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del servizio” assegno mensile ai vecchi lavoratori”
L. 1.000.000
- “al capitolo 11138, per incrementare lo stanziamento”
L. 100.000
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 23 aprile 1965.

Corrias