Legge Regionale 31 marzo 1965, n. 5
Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere provvidenze meno favorevoli, la presente legge continuerà ad operare con carattere integrativo.
Art.2
Art.3
Art.4
1) il Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, o un suo delegato;
2) un rappresentante per ognuno degli istituti previdenziali, designato dagli organismi provinciali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, della Cassa mutua malattia per i coltivatori diretti, della Cassa mutua malattia per gli artigiani, della Cassa mutua malattia per gli esercenti attività commerciali;
3) da un rappresentante per ognuno degli istituti di assistenza sociale legalmente riconosciuti, designati dagli stessi istituti.
Per ognuno dei componenti di cui ai numeri 2 e 3 si designano anche i supplenti che sostituiscono a tutti gli effetti i titolari in caso di loro impedimento.
Tale Commissione regionale decide, entro 45 giorni dalla recezione, sulle domande pervenute; il parere espresso dalla Commissione è vincolante.
L’eventuale revoca dell’assegno mensile è decisa dalla predetta Commissione.
Art.5
Contro il decreto dell’Assessore è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale.
L’assegno viene corrisposto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
Art.6
Art.7
All’onere complessivo di lire 326.100.000 - di cui lire 325.000.000 per la corresponsione degli assegni mensili, lire 1.000.000 quale compenso all’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’effettuazione del servizio e lire 100.000 come compensi e indennità ai componenti della Commissione prevista dal precedente articolo 4 - derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965, sarà fatto fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965.
La predetta somma complessiva di lire 326.100.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965:
- “ad un apposito capitolo, denominato “Spese per la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori poveri che non abbiano mezzi propri di sussistenza e che non siano beneficiari di altri assegni di quiescenza”
L. 325.000.000
- “ad altro apposito capitolo denominato “Compensi all’istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del servizio” assegno mensile ai vecchi lavoratori”
L. 1.000.000
- “al capitolo 11138, per incrementare lo stanziamento”
L. 100.000
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.8
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 23 aprile 1965.
Corrias