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Legge Regionale 23 marzo 1965, n. 6

Provvidenze in favore dell’assistenza, educazione ed istruzione dell’infanzia in età prescolare.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Allo scopo di favorire l’assistenza, l’educazione e la istruzione dell’infanzia in età prescolare, l’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a concedere sussidi e contributi e ad effettuare somministrazioni di fondi con le modalità previste dalla presente legge.

Art.2
I sussidi sono concessi agli asili infantili e alle scuole materne della Sardegna per agevolarne la gestione.
Le domande intese ad ottenere i sussidi devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno e indirizzate all’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione.
Alla erogazione dei sussidi si provvede all’inizio dell’anno scolastico, avuto riguardo alle condizioni degli istituti e alla popolazione assistita nell’anno scolastico precedente.


Art.3
Agli asili infantili e alle scuole materne di cui al precedente articolo 2 possono essere concessi contributi per necessità di attrezzature e di arredamento e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, alle quali le predette istituzioni non possono provvedere con le normali entrate.
Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere corredate da una documentazione che illustri la entità della spesa da affrontare, e indirizzate all’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione entro il 31 luglio di ogni anno.
I contributi sono concessi per un importo non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e di essi è dato documentato rendiconto.


Art.4
L’Ente per le scuole materne della Sardegna, a prosecuzione del programma di istituzione di scuole materne regionali, in precedenza affidatogli a norma della legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72, non appena approvato il bilancio di previsione della Regione, presenta all’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione le proposte annuali di nuove costruzioni e di ampliamento di quelle esistenti, corredandole con una relazione che illustri lo stato di realizzazione dei precedenti piani e la situazione del conto delle somministrazioni.
L’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, tenuto conto delle proposte dell’Ente predetto e di eventuali programmi predisposti da altri enti pubblici, propone all’approvazione della Giunta regionale il piano annuale di nuove costruzioni e di ampliamento di scuole materne regionali e ne dispone il finanziamento a norma dell’articolo 1 della presente legge.


Art.5
L’Ente per le scuole materne della Sardegna provvede alla realizzazione dei piani annuali di cui al precedente articolo 4 e assume la gestione delle scuole.
L’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare le relative convenzioni di gestione.


Art.6
L’Ente per le scuole materne della Sardegna presenta il rendiconto delle spese sostenute per la costruzione e l’ampliamento di ciascuna scuola materna dopo effettuato il collaudo delle opere.
Gli edifici, gli impianti, le pertinenze e gli arredamenti delle scuole materne istituite ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge e della legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72, entrano a far parte del patrimonio della Regione autonoma della Sardegna.
L’Assessore regionale alle finanze è autorizzato a delegare l’Ente per le scuole materne della Sardegna a ricevere, a nome e per conto della Regione, le donazioni di aree e stabili, liberi da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, che vengano offerti con lo scopo di facilitare la istituzione e l’ampliamento di scuole materne regionali.


Art.7
L’Ente per le scuole materne della Sardegna, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta all’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione una relazione nella quale espone le necessità dell’Ente in rapporto alla previsione di spesa per il funzionamento di tutto il complesso di scuole da esso gestite e alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne regionali, nonchè a quelle di acquisto di attrezzature ed arredamenti per queste ultime.
L’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità rappresentate nella relazione predetta, all’inizio dell’anno scolastico dispone la concessione di appositi contributi a favore dell’Ente per le scuole materne della Sardegna.


Art.8
Dei contributi ricevuti ai sensi del precedente articolo 7 l’Ente per le scuole materne della Sardegna darà il rendiconto alla chiusura del proprio esercizio finanziario. Esso terrà altresì apposito inventario delle attrezzature non deteriorabili acquistate per l’arredamento funzionale delle scuole di proprietà della Regione.

Art.9
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione, è designato al Ministro della pubblica istruzione un rappresentante dell’Amministrazione regionale da chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente per le scuole materne della Sardegna, ai sensi dell’articolo 7, n. 6, della legge 1º giugno 1942, n. 901.

Art.10
I progetti dei lavori relativi alle nuove costruzioni e all’ampliamento di scuole materne, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, redatti dall’Ente per le scuole materne della Sardegna, sono approvati dall’Assessore regionale ai lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità.
L’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive modificazioni.
Per gli atti conseguenti valgono le norme in vigore per i lavori pubblici regionali.


Art.11
Sono abrogate le leggi regionali 10 novembre 1950, n. 57, e 20 dicembre 1950, n. 72.

Art.12
All’onere complessivo di lire 300.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:
a) per la somma di lire 220 milioni, relativa alla concessione dei sussidi di cui all’articolo 2 e del contributo per il funzionamento di tutto il complesso di scuole gestite dall’Ente per le scuole materne della Sardegna e per le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne regionali di cui all’articolo 7 della presente legge, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 50 milioni e di lire 170 milioni, dello stanziamento dei capitoli 13416 e 23401 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il medesimo anno finanziario;
b) per la somma di lire 30 milioni, relativa al finanziamento del piano annuale di nuove costruzioni e di ampliamento di scuole materne regionali di cui all’articolo 4 della presente legge, mediante l’ulteriore riduzione, per un uguale importo, dello stanziamento del capitolo 23401 dello stesso stato di previsione;
c) per la somma di lire 50 milioni, relativa alla concessione dei contributi di cui all’articolo 3 e del contributo per l’acquisto di attrezzature e di arredamenti per le scuole materne regionali di cui al citato articolo 7 della presente legge, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 30 milioni e di lire 20 milioni dello stanziamento del predetto capitolo 23401 e di quello del capitolo 23411 dello stato di previsione medesimo.
Le predette somme saranno inscritte ad appositi capitoli del suddetto stato di previsione della spesa, denominati nel modo appresso indicati, per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato:
- “Sussidi ad asili infantili e a scuole materne per agevolarne la gestione e contributo all’Ente per le scuole materne della Sardegna per il funzionamento di tutto il complesso di scuole da esso gestite e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne regionali”
L. 220.000.000
- “Spese per la realizzazione del piano annuale di nuove costruzioni e di ampliamento di scuole materne regionali”
L. 30.000.000
- “Contributi ad asili infantili e a scuole materne per necessità di attrezzature e di arredamento e contributo all’Ente per le scuole materne della Sardegna per l’acquisto di attrezzature e di arredamenti per le scuole materne regionali”
L. 50.000.000
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Norma transitoria


Art.13
Le somme stanziate a favore dell’Ente per le scuole materne della Sardegna per l’effettuazione dei piani già approvati ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72, e non ancora effettivamente impiegate rimangono a disposizione del medesimo Ente ai fini e con le modalità previsti dalla presente legge.
Di esse dovrà essere dato regolare rendiconto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 10 maggio 1965.

Corrias