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Legge Regionale 14 gennaio 1969, n. 2

Modifica alla Legge Regionale 7 febbraio 1958, n. 1, concernente disposizioni per i musei degli Enti Locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, è così modificato:
“L’Amministrazione regionale affida, con il consenso del Ministero della Pubblica Istruzione, alle competenti Soprintendenze l’esecuzione, nonché l’assistenza tecnica e scientifica e la eventuale progettazione, dei lavori e delle opere di cui alla presente legge relativi alle cose di interesse storico ed artistico soggette alla tutela dello Stato.
A tal fine si provvede alle spese occorrenti per detti interventi con accreditamenti a favore dei Soprintendenti interessati”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 14 gennaio 1969.

Del Rio