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Legge Regionale 28 aprile 1971, n. 5

Istituzione di nuove Sezioni del Comitato di Controllo sugli atti degli Enti locali ai fini dell’ulteriore decentramento previsto dall’articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, sono istituite Sezioni del Comitato di controllo sulle province e sui comuni, con sede rispettivamente a Oristano, Lanusei e Tempio.

Art.2
La sezione di Oristano esercita il controllo sugli atti dei seguenti comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili S. Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Gonnosnò, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, S. Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, S.Antonio Ruinas, Santulussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna - Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art.3
La Sezione di Lanusei esercita il controllo sugli atti dei seguenti comuni: Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Nurri, Orroli, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo.

Art.4
La Sezione di Tempio esercita il controllo sugli atti dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Bulzi, Calangianus, Laerru, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, Perfugas, Santa Teresa di Gallura, Sedini, Tempio, Telti, Trinità d’Agultu e Vignola, Tula, Valledoria.

Art.5
Con successivo disegno di legge si provvederà a definire le strutture burocratiche delle nuove sezioni di controllo e le necessarie previsioni di spesa.
Nel frattempo il funzionamento dei nuovi uffici sarà assicurato dal personale attualmente in servizio presso la Amministrazione regionale.


Art.6
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, e valutate per l’anno finanziario 1971 in lire 28.000.000 si farà fronte mediante l’impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970.
Con decreti del Presidente della Giunta, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, detta somma di lire 28.000.000 sarà destinata per lire 5.000.000 al capitolo relativo al pagamento di compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell’Amministrazione regionale per lire 2.500.000 al capitolo relativo al pagamento di indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale regionale per missioni in territorio nazionale, per lire 16.000.000 al capitolo relativo al pagamento di spese per il funzionamento del servizio di vigilanza e degli organi di controllo sulle province, sui comuni e sui consorzi di comuni e province; medaglie di presenza, compensi, indennità di trasferta e rimborso di spese di viaggio ai componenti e ai segretari del Comitato di controllo sulle province e sui comuni e delle relative Sezioni, per lire 3.500.000 al capitolo relativo a spese per fitti e canoni di locali, per lire 1.000.000 al capitolo relativo a spese postali e telegrafiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari addì 28 aprile 1971.

Giagu de Martini