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Legge Regionale 18 maggio 1971, n. 6

Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è sostituito dal seguente: «L’Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale degli enti o delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata, quando essi risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, nonché a concedere la propria garanzia sussidiaria sulle operazioni di finanziamento contratte per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge».

Art.2
L’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è sostituito dal seguente: «Per l’assunzione delle partecipazioni al capitale e per la concessione delle garanzie sussidiarie previste dal precedente articolo è costituito, a carico del bilancio della Regione, un apposito fondo la cui amministrazione sarà affidata, mediante convenzione da stipularsi a cura dell’Assessore alle finanze di concerto con l’Assessore all’industria e commercio e da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, al Credito industriale sardo o ad altro istituto di credito.
Le disponibilità del fondo predetto potranno essere investite in obbligazioni, in cartelle fondiarie od equiparate, in titoli di stato o garantiti dallo Stato o in altri titoli stanziabili presso l’Istituto di emissione.
Al fondo saranno accreditati gli interessi sulle giacenze ed ogni altro provento derivante dai titoli in cui siano state investite le disponibilità del fondo medesimo, nonché gli utili ed ogni altro introito proveniente dalle partecipazioni assunte, ed addebitate le spese di gestione e le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.
Le deliberazioni relative all’impiego del fondo saranno adottate con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 11».


Art.3
L’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è sostituito dal seguente: «La garanzia sussidiaria regionale potrà essere concessa, caso per caso, nei limiti del 75 per cento dei finanziamenti accordati dallo Stato, da enti, istituti o aziende di credito, su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, per la realizzazione in Sardegna di attività industriali e commerciali, con priorità per le iniziative con investimenti fissi sino a L. 1.500.000.000.
Analoga garanzia potrà essere concessa per la emissione di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongano il conseguimento delle finalità previste nella presente legge.
L’ammontare dei rischi complessivamente assunti attraverso la concessione delle garanzie sussidiarie regionali non potrà comunque essere superiore a dieci volte l’importo delle disponibilità globali del fondo».


Art.4
L’articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è sostituito dal seguente: «L’assunzione della partecipazione di cui all’articolo 4 è subordinata, in rapporto all’ammontare, alla nomina di uno o più rappresentanti dell’Amministrazione regionale nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale degli enti o società interessate, da designarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’industria e commercio di concerto con l’Assessore alle finanze.
La concessione della garanzia sussidiaria prevista dal citato articolo, quando sia rivolta in favore di imprese costituite nella forma di società per azioni, a responsabilità limitata o di società cooperative, è analogamente subordinata alla partecipazione di almeno un rappresentante dell’Amministrazione regionale nel Collegio sindacale, da designarsi con le modalità di cui al comma precedente».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 18 maggio 1971.

Giagu de Martini