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Legge Regionale 4 giugno 1971, n. 9

Finanziamenti ai comuni ed alle province per la realizzazione di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attesa che venga attuata la delega delle funzioni della Regione in ordine alla programmazione, progettazione tecnica ed esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali, i finanziamenti regionali a favore di opere pubbliche di interesse dei comuni e delle province sono disciplinati, per il quinquennio 1971 - 1975, dalla presente legge che sostituisce, per le categorie di opere elencate nei successivi articoli, ogni altra disposizione di legge regionale, fatti salvi gli stanziamenti già previsti all’entrata in vigore della presente legge.

CAPO I
(OPERE PUBBLICHE DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE)
Art.2
A carico del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 sono concesse ai comuni - per la realizzazione, il completamento e l’ampliamento di opere pubbliche di loro competenza, nonchè per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria indicati all’articolo 1, lettera a), della legge regionale 28 maggio 1969, n. 26 - sovvenzioni annue determinate nella misura seguente:
a)comune di Cagliari L. 300.000.000
comune di Sassari L. 200.000.000
comune di Nuoro L. 150.000.000
b)comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti L. 50.000.000
c)comuni con popolazione superiore ai
10.000 abitanti L. 25.000.000
d)comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti L. 20.000.000
e)comuni con popolazione superiore ai
2.000 abitanti L. 16.000.000
f)comuni con popolazione inferiore ai
2.000 abitanti L. 12.000.000

Le sovvenzioni indicate alle lettere b), c), d), e) ed f) sono aumentate di lire 1.000 ovvero di lire 3.000 per abitante, rispettivamente per i comuni fruenti e non fruenti dei benefici di cui alla legge regionale 29 agosto 1966, n. 9.
Agli effetti dei precedenti commi, si fa riferimento, per ciascun comune, al dato della popolazione residente più favorevole, fra quello dell’ultimo censimento e quello della rilevazione statistica ISTAT al 31 dicembre 1968.
Per i comuni istituiti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1961 ed il 31 dicembre 1968, nonché per quelli dai quali essi hanno avuto origine, il dato della popolazione valido agli effetti della determinazione di cui ai precedenti commi è quello risultante al 31 dicembre 1968. Per i comuni istituiti in data successiva al 31 dicembre 1968 il dato valido è quello risultante al momento della istituzione.


Art.3
Le opere pubbliche realizzabili con le sovvenzioni di cui al precedente articolo debbono essere comprese nelle seguenti categorie:
1) opere igieniche e idrauliche, comprese la ricerca e la captazione di sorgenti;
2) edilizia scolastica, compreso l’acquisto dello arredamento e delle attrezzature;
3) impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica;
4) edilizia economica e popolare, compresa la formazione ed attuazione dei piani di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167;
5) sedi comunali, compreso l’acquisto dell’arredamento e delle attrezzature;
6) edifici di culto, indicati nell’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 5;
7) piazze e strade degli abitati;
8) strade esterne;
9) opere di urbanistica e di risanamento, compreso l’acquisto di aree o di immobili da demolire al fine di ottenere una migliore sistemazione dei centri abitati;
10) ambulatori, compreso l’acquisto dell’arredamento e delle attrezzature;
11) mattatoi e mercati, compreso l’acquisto dell’arredamento e delle attrezzature;
12) opere di interesse turistico previste dall’articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7;
13) impianti sportivi, compreso l’acquisto delle attrezzature;
14) opere di interesse locale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e archeologico.
Una quota non inferiore al 5 per cento delle sovvenzioni deve essere annualmente destinata alla esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
È consentita l’utilizzazione delle sovvenzioni per lo acquisto delle aree, per gli oneri derivanti da eventuali espropri, per le spese di progettazione e direzione dei lavori, nonchè per l’acquisto di attrezzature per cantiere e di quelle per lo smaltimento e l’incenerimento dei rifiuti solidi.


Art.4
Nel quinquennio indicato all’articolo 1 è concessa a ciascuna Amministrazione provinciale una sovvenzione annua di lire 200.000.000 per la realizzazione, il completamento e l’ampliamento di opere pubbliche di loro competenza, compreso l’acquisto di aree e degli arredamenti, nonché per l’esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti e dei beni immobili di proprietà delle stesse amministrazioni.

Art.5
Le sovvenzioni sono erogate annualmente entro il mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della legge di approvazione del bilancio regionale - e per il 1971 entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge - con decreto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici.
Al fine di anticipare la realizzazione dei programmi, o di singole opere o di lotti funzionali delle stesse, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 2 della presente legge possono contrarre, con istituti di credito autorizzati all’esercizio del credito per opere pubbliche, mutui di durata non superiore a cinque anni utilizzando, in tutto o in parte, le quote di finanziamento loro attribuite sui fondi della presente legge, come quote di ammortamento dei predetti mutui.


Art.6
Le sovvenzioni debbono essere utilizzate dagli enti beneficiari sulla base di un apposito programma quinquennale approvato dai rispettivi Consigli provinciali o comunali. Il programma è suscettibile di variazioni annuali introdotte con motivata deliberazione degli stessi organi. Il programma e le eventuali variazioni annuali debbono essere comunicati all’Assessore regionale ai lavori pubblici.
Le disponibilità sulla sovvenzione annua non impegnate nel corso dell’esercizio cui si riferiscono, potranno essere utilizzate negli esercizi immediatamente successivi, e comunque non oltre l’esercizio 1977. Le disponibilità residue al 31 dicembre 1977 devono essere rimborsate all’Amministrazione regionale con versamento sull’apposito capitolo che sarà istituito nel bilancio regionale dell’esercizio 1978.


Art.7
All’approvazione tecnica dei progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi provvederanno - fatte salve le competenze degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato – le competenti Sezioni del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali avvalendosi dei propri uffici tecnici, di cui al successivo articolo 8.
I progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi, di importo superiore a lire 100.000.000, debbono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, istituito con legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.
Il parere di cui al precedente comma è richiesto anche quando si tratti dei progetti parziali per un’opera la cui spesa complessiva si preveda superiore al limite suindicato, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima sul quale il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici abbia già espresso parere favorevole.
Non è necessario provocare un nuovo parere per aumenti di spesa che si verifichino durante l’esecuzione delle opere quando l’importo di essi non superi il quinto del preventivo.


Art.8
Presso il Comitato di controllo sugli atti degli enti locali e le relative Sezioni sono istituiti uffici tecnici con personale dell’Amministrazione regionale.

Art.9
Per le maggiori esigenze di personale tecnico conseguenti all’istituzione degli uffici di cui al precedente articolo 8, alla tabella prima allegata alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
RUOLO TECNICO
Carriera direttiva
b)Ingegneri
- Ingegnere + 6
Carriera di concetto
a)Geometri
- Vice geometra + 6

L’Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga all’articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, a ricoprire, mediante pubblici concorsi da bandire entro i due mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge, i posti di cui al presente articolo, nella qualifica iniziale di ciascuna carriera.


Art.10
Gli appalti relativi ai lavori da realizzarsi con le sovvenzioni previste dalla presente legge sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni.
La nomina del direttore dei lavori è fatta dai competenti organi provinciali o comunali.
Il collaudo delle opere è effettuato a cura e spese dell’Amministrazione regionale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.


Art.11
Gli appalti relativi ai lavori da realizzarsi con le sovvenzioni previste dalla presente legge sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni.
La nomina del direttore dei lavori è fatta dai competenti organi provinciali o comunali.
Il collaudo delle opere è effettuato a cura e spese dell’Amministrazione regionale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.


Art.12
Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici regionali di cui al precedente articolo 8 e qualora l’Amministrazione regionale non possa provvedere direttamente, i progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle province e loro consorzi debbono riportare il parere del Genio civile, competente per territorio se il loro importo superi:
a) lire 8.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti o di consorzi con popolazione complessiva inferiore ai 20 mila abitanti;
b) lire 15.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione non inferiore a 20 mila abitanti o di consorzi con popolazione complessiva non inferiore a 20 mila abitanti;
c) lire 25.000.000, quando si tratti di province, di comuni capoluoghi di provincia o di consorzi con popolazione complessiva superiore a 50 mila abitanti.


CAPO II
(OPERE PUBBLICHE DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE)
Art.13
L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare - sulla base di un programma quinquennale - la realizzazione delle seguenti opere pubbliche di interesse comunale:
1) sedi comunali;
2) ambulatori;
3) cimiteri;
4) edifici di culto;
5) costruzione e completamento delle principali infrastrutture sociali delle frazioni e delle borgate, ivi compresi gli impianti di distribuzione ed illuminazione pubblica, rete fognaria e idrica, ambulatorio, chiesa, strade interne, nonchè la strada di collegamento della frazione con la rete viaria statale o provinciale.
Gli interventi di cui ai punti 1) e 2) sono limitati alle costruzioni di nuove sedi comunali e di nuovi ambulatori nei soli casi:
a) di comuni non proprietari del relativo stabile;
b) di edifici manifestamente inadeguati o inidonei per vetustà o per stato di conservazione, il cui ampliamento o ricostruzione non siano possibili o convenienti per comprovate ragioni tecniche o urbanistiche.
Relativamente al punto 3) il finanziamento è consentito per la sola costruzione di nuovi cimiteri, nei casi in cui l’ampliamento di quello esistente non sia possibile o conveniente per comprovate ragioni tecniche o urbanistiche.
Ai fini del punto 4), il finanziamento è ammesso per la sola costruzione di chiese parrocchiali - ivi compresi i locali necessari ai servizi della parrocchia - da realizzarsi in sostituzione di quelle chiuse al culto per ordine del Genio civile e il cui restauro non sia possibile o conveniente per comprovate regioni tecniche o urbanistiche. Qualora la costruzione della nuova chiesa parrocchiale debba essere realizzata su area diversa, l’intervento regionale è subordinato alla cessione al comune dell’area del vecchio edificio.


Art.14
I finanziamenti di cui al precedente articolo comprendono le spese di progettazione, direzione dei lavori, acquisto delle aree, oneri da eventuali espropri, ed ogni altra spesa necessaria a rendere l’opera funzionale.

Art.15
Il programma delle opere pubbliche da realizzarsi ai sensi dell’articolo 13 della presente legge, è predisposto dall’Assessore regionale ai lavori pubblici, sottoposto al parere della Commissione permanente ai lavori pubblici del Consiglio regionale, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima.
Con l’indicazione esplicita dei criteri metodologici adottati, il programma dovrà contenere la previsione delle singole opere da realizzarsi e la specificazione della loro ubicazione e dei relativi costi e tempi di esecuzione.
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente alla legge di bilancio, un rapporto di attuazione di detto programma.


Art.16
Il finanziamento delle opere avviene mediante erogazione ai comuni interessati di sovvenzioni corrispondenti al costo delle opere stesse, comprensivo degli oneri di cui all’articolo 14 della presente legge, risultante dai relativi progetti esecutivi approvati ai sensi del successivo articolo 18.
Alla concessione di erogazione delle sovvenzioni si provvede con decreto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici, non appena approvati i relativi progetti ai sensi del successivo articolo 18.


Art.17
L’Assessore regionale ai lavori pubblici, nei casi di inadempienze o di ritardi che gravemente pregiudichino l’esecuzione delle opere rispetto alle previsioni del programma, promuove nei confronti degli enti beneficiari gli interventi sostitutivi, ai sensi di legge, mediante i competenti organi regionali.

Art.18
I progetti, nonchè le perizie di variante o suppletive, anche ai fini della concessione delle eventuali integrazioni delle sovvenzioni, sono approvati dal Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.
La nomina del direttore dei lavori è fatta dai competenti organi comunali.
I collaudi delle opere sono effettuati a cura dell’Amministrazione regionale nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16. Le relative spese faranno carico al capitolo destinato al finanziamento delle stesse opere.


CAPO III
(INTERVENTI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI)
Art.19
Nel quinquennio indicato all’articolo 1 della presente legge, è autorizzata la concessione, a favore dei comuni e delle province, di sovvenzioni per la ricostruzione totale o parziale di impianti e di beni immobili di proprietà provinciale e comunale, di strade vicinali, di chiese parrocchiali, di case per il ricovero degli anziani, di asili infantili e di scuole materne danneggiati da eventi calamitosi.
L’evento ed il nesso di causalità debbono risultare da appositi accertamenti ad opera dei competenti organi tecnici dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
Le sovvenzioni, che possono estendersi all’intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare l’importo di 15.000.000 di lire.


Art.20
L’erogazione delle sovvenzioni è disposta con decreto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici su domanda dell’Ente interessato, corredata della deliberazione di approvazione del progetto, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
In caso di urgenza e di notorietà dell’evento, l’Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a erogare, di sua iniziativa, congrue anticipazioni.


Art.21
Il rendiconto delle spese sostenute con le sovvenzioni di cui al precedente articolo dovrà essere inviato all’Assessorato regionale ai lavori pubblici, previa approvazione da parte della Giunta comunale o provinciale, con deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, da adottarsi entro un anno dall’erogazione.

CAPO IV
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.22
Le sovvenzioni erogate alle province ed ai comuni, ai sensi degli articoli 2, 4, 13 e 19 della presente legge, costituiscono per i relativi tesorieri entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 171, comma secondo, del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

CAPO V
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.23
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971, la denominazione del capitolo 21140 è modificata come segue:
- cap. 21140 - Rimborso da parte dei comuni delle quote non utilizzate dei contributi e delle sovvenzioni ottenute ai sensi della legge regionale 28 maggio 1969, n. 26, e rimborso da parte dei comuni e delle province delle quote non utilizzate delle sovvenzioni ottenute per la realizzazione di opere pubbliche e per la ricostruzione di impianti e di beni immobili di loro proprietà, di strade vicinali, di chiese parrocchiali, di case per il ricovero degli anziani, di asili infantili e di scuole materne danneggiati da eventi calamitosi.
Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è soppresso il capitolo 26201 e sono istituiti i seguenti capitoli:
Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è soppresso il capitolo 26201 e sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. 26524 - Sovvenzioni annue ai comuni per la realizzazione, il completamento e l’ampliamento di opere pubbliche di loro competenza, nonchè per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria indicati nell’articolo 1, lettera a), della legge regionale 28 maggio 1969, n. 26, e sovvenzioni annue alle province per la realizzazione, il completamento e l’ampliamento di opere pubbliche di loro competenza, compreso l’acquisto delle aree e degli arredamenti nonchè per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei beni immobili di loro proprietà;
- cap. 26525 - Sovvenzioni ai comuni per la realizzazione, sulla base di un programma quinquennale, di opere pubbliche di loro interesse;
- cap. 26525 bis - Sovvenzioni ai comuni e alle province per la ricostruzione di impianti e di beni immobili di loro proprietà, di strade vicinali, di chiese parrocchiali, di case per il ricovero di anziani, di asili infantili e di scuole materne danneggiati da eventi calamitosi.
I residui passivi risultanti al 1º gennaio 1971 sul soppresso capitolo 26201 s’intendono trasferiti al capitolo di nuova istituzione 26525 bis, e i titoli di spesa già emessi sul capitolo soppresso s’intendono tratti a carico del medesimo capitolo di nuova istituzione.


Art.24
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, fanno carico:
- quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4, valutate in annue lire 9.600.000.000, al capitolo 26524 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 ed al capitolo ad esso corrispondente dei bilanci per gli anni finanziari successivi, fino al 1975;
- quelle di cui all’articolo 13, valutate in annue lire 2.000.000.000 al capitolo 26525 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 ed al capitolo ad esso corrispondente dei bilanci per gli anni finanziari successivi, fino al 1975;
- quelle di cui all’articolo 19, valutate per l’anno in corso in lire 400.000.000 al capitolo 26525 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1971 e valutate in lire 150.000.000 per gli anni finanziari dal 1972 al 1975 e al capitolo ad esso corrispondente dei bilanci dal 1972 al 1975.
Per l’anno finanziario 1971, a favore dei suddetti capitoli 26524, 26525 e 26525 bis è stornata – rispettivamente in ragione di lire 9.600.000.000, di lire 2.000.000.000 e di lire 400.000.000 - la somma complessiva di lire 12.000.000.000 tratta per lire 400.000.000 dall’eliminazione dello stanziamento del soppresso capitolo 26201 e per lire 11.600.000.000
dalla riduzione di quello del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa.


Art.25
Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, valutate in annue lire 100.000.000, fanno capo al capitolo 11112 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 e a quello corrispondente dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
Per l’anno finanziario 1971 a favore del suddetto capitolo 11112 è stornata la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa.


Art.26
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 Giugno 1971.

Giagu de Martini