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Legge Regionale 2 dicembre 1971, n. 27

Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di istituti, aziende o enti pubblici, nominati dall’Amministrazione regionale, restano in carica per la durata di un ciclo amministrativo e non possono essere riconfermati più di una volta.
Anche i componenti per i quali organi della Regione provvedono a designazioni o intese non possono essere segnalati o graditi per più di due volte.
I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di nomina regionale che, all’entrata in vigore della presente legge, siano in carica oltre i tempi fissati nel primo comma, dovranno essere sostituiti entro 90 giorni.
Per quanto concerne la nomina del Collegio sindacale di aziende, istituti o enti pubblici, cui si debba provvedere - a norma delle vigenti disposizioni - con decreto del Presidente della Giunta Regionale, un sindaco effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra una rosa di nomi proposta dagli Ordini dei dottori commercialisti della Sardegna.


Art.2
La Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia, sulla base dei documenti, delle relazioni e di tutti gli atti che ha la facoltà e il potere di richiedere agli enti, istituti o aziende regionali, effettuerà un controllo annuale per verificare la rispondenza dell’attività dell’Ente alle linee politiche della Regione.
A verifica avvenuta, la Commissione, ove lo ritenga opportuno, provvederà, con relazione scritta, a comunicare l’esito al Consiglio regionale.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 dicembre 1971.

Giagu de Martini