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Legge Regionale 02 dicembre 1971, n. 31

Istituzione presso l’Università degli studi di Cagliari e presso l’Università degli studi di Sassari di una cattedra convenzionata di “Tecnica e diagnostica istopatologica“.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le amministrazioni dell’Università degli studi di Cagliari e dell’Università degli studi di Sassari apposite convenzioni per l’istituzione di un posto di professore di ruolo per l’insegnamento della “Tecnica e diagnostica istopatologica“ presso la Facoltà di medicina e chirurgia di ciascuno dei due Atenei.

Art.2
Le convenzioni, che avranno la durata di 20 anni e si intenderanno prorogate per uguale periodo di tempo ove non siano denunciate da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovranno prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l’Amministrazione regionale nel settore delle cattedre convenzionate.

Art.3
Gli effetti della presente legge cessano ove, entro un anno dalla sua entrata in vigore, la Facoltà universitaria competente non avrà provveduto all’apertura del concorso alla cattedra della disciplina di cui al precedente articolo 1.

Art.4
La spesa per i posti di ruolo, di cui al precedente articolo 1, sarà determinata sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicate dal Ministero della pubblica istruzione.
Tale spesa sarà costantemente aggiornata sulla base delle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.


Art.5
La spesa per l’attuazione della presente legge fa carico al capitolo 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 ed a quello corrispondente dei bilanci successivi.
A favore di detto capitolo è stornata, dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971, la somma di Lire 15.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 dicembre 1971.

Giagu de Martini