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Legge Regionale 13 gennaio 1972, n. 2

Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 16 è sostituito dal seguente:
“Al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed una indennità di trasferta di L.10.500 giornaliere; spettano altresì L.5.500 per ogni pernottamento.
Le indennità di cui al comma precedente sono maggiorate del 50 per cento per le trasferte effettuate all'estero”.


Art.2
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con un prelevamento di Lire 2.500.000 dal capitolo 11191 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1971 da imputarsi per lire 1.500.000 a favore del capitolo 11107 e per lire 1.000.000 a favore del capitolo 11108 dello stesso stato di previsione.

Art.3
La presente legge ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 gennaio 1972.

Giagu de Martini