Legge Regionale 2 maggio 1972, n. 6
Istituzione di un fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
I fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1º marzo 1972, né devono provenire da alienazioni o divisioni effettuate dopo la stessa data.
Art.4
Art.5
La valutazione dei terreni è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'offerta di vendita.
Gli uffici terranno conto, nella determinazione del prezzo dei terreni, del parere espresso da una Commissione composta:
dal capo dell’ufficio che la presiede;
da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole;
dal Sindaco del Comune censuario in cui si effettua la operazione di compravendita.
Art.6
E’ data, però, la facoltà di optare, in luogo del pagamento immediato e diretto, per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni pagate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio sarà commisurato al dieci per cento del prezzo stabilito.
La forma del pagamento è stabilita, tenuto conto della scelta operata dal venditore, nel decreto dell’Assessore regionale all'agricoltura e foreste di cui all'articolo 3.
Art.7
In tal caso è assicurato l'adeguamento del valore della somma accantonata e del relativo interesse all'andamento del costo della vita.
Le condizioni saranno determinate nel regolamento di cui al successivo articolo 14.
Art.8
a) il valore dei terreni venduti non superi i sei milioni;
b) il proprietario concedente non sia in condizioni di svolgere altra proficua attività produttiva, per età o invalidità;
c) i proprietari cedano tutti i terreni concessi in affitto.
Art.9
Art.10
Restano impregiudicati tutti i diritti acquisiti dai concessionari derivanti dal contratto di affitto e dalle leggi vigenti.
Art.11
Art.12
a) da un rappresentante del Banco di Sardegna che lo presiede;
b) da un rappresentante dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste;
c) da un rappresentante dell’Assessore regionale alla rinascita, bilancio e urbanistica;
d) da un rappresentante dell’Ente di sviluppo agricolo;
e) da cinque rappresentanti di categoria dei coltivatori diretti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.
Le spese per il funzionamento del Comitato e tutte le altre spese di attuazione della presente legge gravano sul “Fondo” di cui al precedente articolo 11.
Art.13
1) dagli stanziamenti annuali disposti dal bilancio della Regione
2) dagli stanziamenti disposti nei programmi esecutivi del piano economico regionale e in particolare dagli stanziamenti della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25;
3) da eventuali contributi dello Stato e della Comunità europea, disposti per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge;
4) dai canoni corrisposti dai concessionari dei terreni;
5) dagli interessi maturati sulle disponibilità del “Fondo“;
6) da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate;
7) dagli accreditamenti di cui all'art. 7 della presente legge.
Art.14
Art.15
“Contributo annuo al Fondo regionale per l’integrazione della proprietà fondiaria delle imprese diretto - coltivatrici”.
A favore del suddetto capitolo 26625 bis è stornata la somma di lire 800.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione della spesa.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26625 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 e ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art.16
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 maggio 1972.
Spano