Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 2 maggio 1972, n. 6

Istituzione di un fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per favorire lo sviluppo e la trasformazione dell'agricoltura e per conseguire un più razionale assetto degli ordinamenti produttivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare, come premessa all'attuazione di piani di sistemazione, valorizzazione e riordino fondiario, i terreni che siano stati concessi in affitto per almeno un'annata agraria negli ultimi tre anni o per l’anno agrario in corso.

Art.2
I piani di sistemazione, valorizzazione e riordino fondiario sono redatti con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.

Art.3
Il proprietario concedente di uno o più fondi rustici, il cui reddito risulti dalla dichiarazione del competente Ufficio imposte dirette, ai fini dell’imposta complementare, per l’anno 1971, inferiore a lire 1.500.000, può offrire in vendita i propri fondi all'Amministrazione regionale che, entro un anno dalla ricezione dell'offerta, ne autorizza, con decreto dell’Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, l'acquisto alle condizioni previste dalla presente legge.
I fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1º marzo 1972, né devono provenire da alienazioni o divisioni effettuate dopo la stessa data.


Art.4
E’ accordata la priorità nell'acquisto al proprietario che sia pensionato, emigrato, vedova, orfano in età minore, e che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 8 della presente legge.

Art.5
Il prezzo del terreno è determinato dall'Ispettorato ripartimentale agrario competente per territorio.
La valutazione dei terreni è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'offerta di vendita.
Gli uffici terranno conto, nella determinazione del prezzo dei terreni, del parere espresso da una Commissione composta:
dal capo dell’ufficio che la presiede;
da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole;
dal Sindaco del Comune censuario in cui si effettua la operazione di compravendita.


Art.6
La somma determinata dagli uffici competenti è corrisposta ai proprietari che cedono i terreni con pagamento immediato e diretto.
E’ data, però, la facoltà di optare, in luogo del pagamento immediato e diretto, per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni pagate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio sarà commisurato al dieci per cento del prezzo stabilito.
La forma del pagamento è stabilita, tenuto conto della scelta operata dal venditore, nel decreto dell’Assessore regionale all'agricoltura e foreste di cui all'articolo 3.


Art.7
E’ data altresì al proprietario che cede i terreni di optare per l'accantonamento, per la durata di almeno un quinquennio, presso il “Fondo”, di cui al successivo articolo 11, del corrispettivo della compra - vendita.
In tal caso è assicurato l'adeguamento del valore della somma accantonata e del relativo interesse all'andamento del costo della vita.
Le condizioni saranno determinate nel regolamento di cui al successivo articolo 14.


Art.8
Il vitalizio può essere concesso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:
a) il valore dei terreni venduti non superi i sei milioni;
b) il proprietario concedente non sia in condizioni di svolgere altra proficua attività produttiva, per età o invalidità;
c) i proprietari cedano tutti i terreni concessi in affitto.


Art.9
La misura dell’assegno vitalizio, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al reddito percepito anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla base dell’equo canone stabilito dalla legge 12 giugno 1962, n. 567.

Art.10
I fondi acquisiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge appartengono al “Demanio fondiario regionale”.
Restano impregiudicati tutti i diritti acquisiti dai concessionari derivanti dal contratto di affitto e dalle leggi vigenti.


Art.11
Per l'attuazione della presente legge la Regione utilizza l'Ente di sviluppo agricolo ed è autorizzata ad istituire, presso il Banco di Sardegna, un Fondo speciale con gestione autonoma denominato: “Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie”.

Art.12
Il “Fondo” è amministrato da un Comitato così composto:
a) da un rappresentante del Banco di Sardegna che lo presiede;
b) da un rappresentante dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste;
c) da un rappresentante dell’Assessore regionale alla rinascita, bilancio e urbanistica;
d) da un rappresentante dell’Ente di sviluppo agricolo;
e) da cinque rappresentanti di categoria dei coltivatori diretti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.
Le spese per il funzionamento del Comitato e tutte le altre spese di attuazione della presente legge gravano sul “Fondo” di cui al precedente articolo 11.


Art.13
Le entrate del “Fondo” sono costituite:
1) dagli stanziamenti annuali disposti dal bilancio della Regione
2) dagli stanziamenti disposti nei programmi esecutivi del piano economico regionale e in particolare dagli stanziamenti della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25;
3) da eventuali contributi dello Stato e della Comunità europea, disposti per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge;
4) dai canoni corrisposti dai concessionari dei terreni;
5) dagli interessi maturati sulle disponibilità del “Fondo“;
6) da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate;
7) dagli accreditamenti di cui all'art. 7 della presente legge.


Art.14
Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Giunte regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, e previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio regionale, il regolamento per la gestione del “Fondo” di cui all’articolo 11 e per l’attuazione della presente legge.

Art.15
E’ istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 il capitolo 26625 bis così denominato:
“Contributo annuo al Fondo regionale per l’integrazione della proprietà fondiaria delle imprese diretto - coltivatrici”.
A favore del suddetto capitolo 26625 bis è stornata la somma di lire 800.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione della spesa.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26625 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 e ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.


Art.16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 maggio 1972.

Spano