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Legge Regionale 4 maggio 1972, n. 10

Concessione di un assegno annuale ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
i L. 13.000 per i figli e le persone equiparate, di L. 50.000 per la moglie e i genitori, che siano unità non attive a carico componenti il nucleo familiare del richiedente.
Sono esclusi dal beneficio della Concessione degli assegni familiari i partecipanti di cui all’ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11.


Art.2
Hanno diritto all’assegno di cui all'articolo precedente i lavoratori che abbiano la residenza anagrafica in Sardegna.

Art.3
L’importo dell’assegno indicato nell’articolo della presente legge è dovuto per l'attività prestata ed è frazionabile in relazione ad una riduzione della stessa attività ed alle variazioni del carico familiare.

Art.4
Per l'attuazione della presente legge l’Assessorato al lavoro è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altro Ente pubblico che presenti idonee garanzie per assolvere il servizio.
Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.


Art.5
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un apposito regolamento per la sua attuazione.

Art.6
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 valutato complessivamente in lire 540.000.000 (di cui L.500.000.000 per la corresponsione degli assegni e L.40.000.000 per il compenso all'Ente incaricato dello assolvimento del relativo servizio), si fa fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
La predetta somma di L.540.000.000 è iscritta, nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, per lire 40.000.000 al capitolo 15402 e per L.500.000.000 al capitolo 15411.
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15402 e 15411 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


NORMA TRANSITORIA
Art.7
Per l'esercizio finanziario in corso ai beneficiari della presente legge verranno corrisposti, entro il 31 dicembre 1972, i sette dodicesimi dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 maggio 1972.

Spano