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Legge Regionale 9 maggio 1972, n. 11

Riapertura dei termini di opzione e modificazioni alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il personale dello Stato che, alla data del termine di scadenza della presentazione delle domande di passaggio all’Amministrazione regionale di cui all’articolo 10, primo comma, della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, presta servizio, in posizione di comando, presso gli Uffici e servizi di cui all’articolo 1 della legge medesima, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione, con le modalità indicate dalla citata legge regionale.
I provvedimenti relativi alle domande di passaggio hanno effetto dal 16 marzo 1971 ovvero, qualora a tale data il personale predetto non fosse in servizio presso gli uffici indicati nel precedente comma, dalla successiva data di comando presso gli uffici medesimi.
Al personale passato alle dipendenze della Regione ai sensi dei precedenti commi si applicano le norme di cui alla legge 7 luglio 1971, n. 18.


Art.2
Il quinto comma dell’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è sostituito dal seguente:
“Qualora i posti previsti negli organici non siano, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze. Nell’ipotesi in cui l’insufficienza si riferisca a posti di qualifica intermedia, dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale”.


Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 maggio 1972.

Spano