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Legge Regionale 9 giugno 1972, n. 18

Integrazione dei minimi pensionistici a favore dei lavoratori autonomi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale, a decorrere dal 1º giugno 1972, è autorizzata a corrispondere ai titolari di sola pensione liquidata nelle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, residenti in Sardegna da almeno un anno e che abbiano conseguito il diritto alla pensione in Sardegna, un assegno bimestrale pari alla differenza fra la pensione percepita e gli importi minimi di pensione previsti dalle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti.
Analoga provvidenza sarà devoluta anche ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di sola pensione liquidata per invalidità.


Art.2
Per l’attuazione della presente legge l’Assessore regionale al lavoro è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale.
Nella convenzione saranno indicate le modalità per l’accertamento degli aventi diritto.


Art.3
Per la corresponsione della prestazione di cui all’art. 1, gli aventi diritto devono presentare all’Istituto Nazionale della previdenza sociale domanda indirizzata all’Assessore regionale al lavoro con l’indicazione e del numero del certificato di pensione e della categoria relativa.

Art.4
Contro il mancato accoglimento totale o parziale della domanda per la corresponsione della prestazione di cui all’articolo 1, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all’Assessore regionale al lavoro, che decide, sentita una commissione composta da: il Direttore dei servizi dell’Assessorato regionale al lavoro; un funzionario del servizio contributi unificati in agricoltura; un funzionario dell’Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante di ciascuna delle categorie dei lavoratori autonomi; un funzionario dell’Assessorato regionale al lavoro, di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, che funga da segretario.
La Commissione di cui al precedente comma, che è presieduta dall’Assessore regionale al lavoro e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dello stesso Assessore al lavoro.
Ai componenti la Commissione spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.


Art.5
L’Amministrazione regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emanerà un apposito regolamento di attuazione.

Art.6
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata
Cap. 10104 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33 DPR 19 maggio 1949, n. 250; e legge 5 gennaio 1953, n. 21) lire 700.000.000
Cap. 10302 - Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 259) lire 700.000.000
Cap. 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, DPR 19 maggio 1949, n. 250) lire 425.100.000
Spesa
Cap. 11138 - Compensi, indennità di trasferta e rimborsi di spese di viaggio ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi istituiti presso l’Amministrazione regionale (L.R. 19 maggio 1964, n. 12) lire 100.000
Cap. 15406 - (di nuova istituzione) Compenso all’Istituto nazionale della previdenza sociale per il servizio di corresponsione dell’assegno bimestrale ai lavoratori autonomi pensionati. lire 25.000.000
Cap. 15414 - (di nuova istituzione) Assegni bimestrali da corrispondere ai lavoratori autonomi pensionati in misura pari alla differenza tra la pensione percepita e quella minima prevista per lavoratori dipendenti lire 1.800.000.000
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge faranno carico ai capitoli 11138, 15406 e 15414 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.7
La presente legge avrà applicazione fino all’entrata in vigore di analogo provvedimento nazionale che regoli la stessa materia, fatti comunque salvi i limiti minimi fissati dalle presenti disposizioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1972.

Spano