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Legge Regionale 5 luglio 1972, n. 19

Modifiche allo Statuto dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, approvato con legge regionale 26 febbraio 1956, n. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 dello Statuto dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda approvato con la legge regionale 26 febbraio 1956, n. 6, è sostituito dal seguente:
“L’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda assolve, nell’ambito della Regione, i seguenti compiti:
a) gestire il patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione Sarda migliorandolo, ampliandolo ed assicurandone la difesa specie contro gli incendi;
b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;
c) dare, in materia, assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli enti;
d) favorire la realizzazione di attività turistiche e ricreative nei terreni gestiti;
e) amministrare i parchi nazionali e regionali che verranno istituiti in Sardegna;
f) assumere facoltativamente l’amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l’economia montana;
g) amministrare, gestire e migliorare il patrimonio agro - silvo - pastorale avuto in concessione da comuni ed altri enti pubblici”.


Art.2
Per l’attuazione dei nuovi compiti derivanti dalla presente legge e dal piano di forestazione della Sardegna, fino alla ristrutturazione ed ampliamento degli organici del personale di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 8 maggio 1968, n. 25, l’Azienda può avvalersi di personale di ruolo degli altri uffici centrali e periferici dell’Amministrazione regionale.
Il personale di cui al comma che precede viene assegnato ai servizi dell’Azienda con provvedimento dell’Assessore regionale agli enti locali, personale e affari generali, di concerto con l’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell’Azienda medesima.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972.

Spano